Cassazione Civile, Ordinanza n. 12503/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TARI relativo all’anno 2018, emesso dal Comune nei confronti di una società per l’immobile adibito ad albergo denominato Hotel Felix. La CTR Campania aveva confermato il rigetto del ricorso originario della società. Dopo la proposizione del ricorso per cassazione, le parti hanno poi definito alcune controversie tributarie con un "verbale di definizione" del 29 aprile 2022, che ricomprendeva anche la pretesa relativa all’anno 2018. Sulla base di tale definizione, la società ha depositato istanza di rinuncia al ricorso e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società a seguito dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale misura non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. Le spese erano già state regolate dalle parti nel verbale di definizione.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove validamente proposta, comporta l’estinzione del giudizio, rendendo superflua ogni decisione sul merito dell’impugnazione.
- In presenza di un accordo transattivo che definisca la controversia e preveda la regolazione delle spese, la Corte può limitarsi a prendere atto della rinuncia e dichiarare cessata la materia del contendere/estinzione del giudizio.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria: non è applicabile oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non si estende alla rinuncia al ricorso per cassazione.
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