Cassazione Civile, Ordinanza n. 32097/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente territoriale)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un automobilista che assumeva di aver subito danni alla propria vettura per la collisione con un animale selvatico (cinghiale) avvenuta su una strada provinciale nel territorio di Cellino Attanasio. In primo grado il giudice di pace aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Provincia e aveva ritenuto responsabile la Regione Abruzzo, condannandola al pagamento di una somma a titolo di risarcimento. Il tribunale, in appello, ha invece accolto il gravame della Regione e rigettato la domanda nei suoi confronti, mantenendo ferma la decisione sulla Provincia. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma dalla decisione emerge che il punto decisivo esaminato dalla Corte è preliminare e processuale: il ricorrente aveva dichiarato di aver notificato la sentenza impugnata, ma aveva depositato nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. solo copia autentica della sentenza, priva della relata di notificazione; la documentazione integrativa è stata prodotta soltanto con memoria tardiva. La Provincia ha resistito con controricorso; la Regione non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché il ricorrente, pur avendo dichiarato l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata, non ha depositato entro il termine di legge la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, documento necessario a dimostrare la tempestività del ricorso e la decorrenza del termine breve. La successiva produzione con memoria è stata ritenuta tardiva e non idonea a sanare il vizio, che è rilevabile d'ufficio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese in favore della controricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato per escludere la rimessione alla pubblica udienza, poiché il ricorso era stato fissato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e non ricorrevano i presupposti per la trattazione in pubblica udienza.
La Corte ribadisce che, a pena di improcedibilità, il ricorrente deve depositare nei termini la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la sentenza è stata notificata, ovvero la documentazione equipollente in caso di notificazione via PEC.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, in caso di definizione sfavorevole al ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare entro il termine di legge la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- La produzione tardiva della documentazione attestante la notificazione della sentenza non sana l'improcedibilità già verificatasi, perché il vizio è rilevabile d'ufficio e non è eliminato dalla mancata contestazione della controparte.
- Ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, non è sufficiente la sola dichiarazione contenuta nell'atto introduttivo: occorre la prova documentale della notificazione della decisione impugnata.
- L'improcedibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese in favore della parte costituita e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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