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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32267/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di primo grado (condanna a pene pecuniarie). Con unico motivo deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e inosservanza dell'art. 568, comma 5, c.p.p., sostenendo che il giudice dell'impugnazione avrebbe dovuto accertare la voluntas impugnationis e, ove del caso, convertire l'appello erroneamente proposto in ricorso per cassazione. Nel merito la difesa lamentava (i) errore nella qualificazione del soggetto responsabile relativamente alla mancata preventiva presentazione del progetto sismico (reato a soggettività ristretta attribuibile secondo il ricorrente solo al committente/titolare della concessione) e (ii) doglianza sulla mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto già invocata in primo grado, quest'ultima questione idonea a essere investita dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., il giudice che riceve un atto impugnatorio con nomen juris errato deve verificare l'impugnabilità oggettiva e la voluntas impugnationis e, se del caso, procedere alla conversione del mezzo. Tuttavia ha precisato il limite: se dall'atto emerge in modo univoco che la parte ha voluto deliberatamente proporre un mezzo non consentito, l'impugnazione è inammissibile. Nel caso concreto la Corte ha inoltre rilevato l'applicabilità del principio di unità delle statuizioni (art. 580 c.p.p.): essendo stato il processo di primo grado celebrato con il simultaneus processus e avendo coimputati ricevuto pene detentive con la medesima sentenza, il rimedio esperibile dall'imputato non poteva considerarsi la conversione in cassazione ma doveva essere l'appello o comunque l'atto di impugnazione avrebbe dovuto essere qualificato come appello e deciso unitamente agli altri. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e nulla è stato disposto a favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Consente al giudice che riceve un'impugnazione con nomen juris errato di valutare l'impugnabilità oggettiva e la volontà di impugnare e, se possibile, di qualificare correttamente il gravame (conversione), salvo che risulti in modo univoco la volontà della parte di utilizzare un mezzo inammissibile.

  • art. 580 c.p.p.

    Principio di unità delle statuizioni decisorie: quando la stessa sentenza pronuncia su più imputati è necessario che gli eventuali mezzi di impugnazione siano coerenti tra loro e, in caso di giudizio con simultaneus processus, gli atti vadano decisi unitariamente; ciò può escludere l'automatica conversione di un appello in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (errore di diritto). Nel caso il ricorrente invocava violazione di legge come motivo di cassazione, ma la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per ragioni di rito prima di entrare nel merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e a una somma equitativa in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 110 c.p. e artt. 64, 71, 72, 93, 95 del d.P.R. n. 380/2001

    Riferimenti ai reati contestati in primo grado (concorso di persone e violazioni in materia edilizia e di sicurezza sismica). La sentenza di legittimità non è entrata nel merito di tali norme, ma le cita come oggetto delle condanne di primo grado.

Massime di principio

  • Se una parte impugna con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice deve accertare la "voluntas impugnationis" e può riconvertire l'atto solo se è ragionevole ritenere che la parte abbia inteso utilizzare il rimedio ammesso; non basta correggere ogni errore formale.
  • Se dall'atto emerge in modo univoco che la parte ha scelto deliberatamente un mezzo inammissibile, l'impugnazione va dichiarata inammissibile; il giudice non può sostituire la volontà dell'interessato.
  • Quando la stessa sentenza decide su più imputati (specialmente con processo celebrato con simultaneus processus), va tenuto conto del principio di unità delle statuizioni (art. 580 c.p.p.): la qualificazione del mezzo di impugnazione deve essere coerente con le impugnazioni degli altri coimputati e, talora, l'atto dovrebbe essere qualificato come appello e deciso unitariamente.
  • La conversione in ricorso per cassazione è tipicamente riservata alle ipotesi in cui la sentenza impugnata abbia applicato la sola pena pecuniaria; ma se nella stessa pronuncia risultano pene detentive per altri imputati, il rimedio effettivamente esperibile può essere l'appello e non la cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per ragioni processuali, il ricorrente può essere condannato alle spese e a pagare somme alla Cassa delle ammende; presentare un ricorso senza una corretta valutazione del mezzo idoneo espone al rischio di tali sanzioni.

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