Cassazione Penale, Sentenza n. 35287/2026 del 05/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’indagato ha impugnato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 3 aprile 2026, che aveva confermato il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Ragusa del 14 marzo 2026, emesso ai sensi dell’art. 27 c.p.p. dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale del G.i.p. di Gela del 25 febbraio 2026, applicando la custodia cautelare in carcere. Il procedimento riguarda la detenzione di ingenti quantità di MDMA, crack, cocaina e hashish, due armi clandestine e denaro di provenienza delittuosa; il fermo era stato disposto il 21 febbraio 2026. Con un unico motivo, formulato come violazione delle norme processuali in materia cautelare, il ricorrente ha contestato la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura carceraria, sostenendo che non vi fosse pericolo di fuga perché sposato, residente in Sicilia e padre di un figlio, con un altro in arrivo; che non vi fosse pericolo di inquinamento probatorio, essendo il procedimento fondato sulle intercettazioni; e che non vi fosse pericolo di reiterazione, perché consapevole del procedimento. Ha inoltre sostenuto che fosse sufficiente una misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era generico e interamente versato in fatto: riproponeva le doglianze già sottoposte al Tribunale del riesame senza confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza impugnata. Quest’ultima aveva ravvisato un concreto e attuale pericolo di reiterazione, ritenuto assorbente rispetto alla contestazione del pericolo di fuga, sulla base della gravità dei fatti, del contesto di narcotraffico e criminalità organizzata, della progettata ripresa dell’attività illecita, delle ritorsioni armate programmate e dei contatti riservati in carcere. Aveva inoltre spiegato perché gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non avrebbero impedito la reiterazione dal domicilio, e perché la situazione familiare non aveva dissuaso l’indagato dai reati contestati. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, disponendo la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; la decisione non comporta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
Il Tribunale di Catania, Sezione per il riesame, con l’ordinanza del 3 aprile 2026 in epigrafe, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa in data 14 marzo 2026, che, provvedendo ex art. 27 cod. proc. pen. a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale emessa dal G.i.p. del Tribunale di Gela in data 25 febbraio 2026, ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di Oussama Chouchane in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 23 legge 18 aprile 1975 n. 110 e 648 cod. pen.
La decisione non sviluppa un’autonoma interpretazione dell’art. 273 c.p.p.; la norma è richiamata dal ricorrente nell’ambito della censura cautelare, senza che la Corte ne esponga il contenuto.
Tali elementi inducono pertanto a ritenere unica misura idonea a scongiurare il pericolo di recidiva la custodia in carcere, non potendosi effettuare una prognosi positiva sull'osservanza delle prescrizioni inerenti eventuali arresti domiciliari.
La valutazione del concreto e attuale pericolo di reiterazione e dell’adeguatezza della misura deve considerare le circostanze specifiche della condotta e la possibilità che l’indagato continui l’attività illecita anche dal domicilio.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero da colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Quando la decisione della Cassazione non comporta la liberazione del ricorrente detenuto, la cancelleria trasmette copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario.
Massime di principio
- È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che ripropone le medesime doglianze già esaminate dal giudice del riesame senza correlarsi alle ragioni della decisione impugnata e senza formulare una critica specifica alla motivazione.
- La censura sull’adeguatezza della custodia cautelare deve confrontarsi con gli elementi concreti indicati dal giudice per sostenere il pericolo di reiterazione e l’inidoneità delle misure meno afflittive; la mera affermazione che tali esigenze non sussistono non costituisce una critica specifica.
- Nel caso esaminato, il pericolo concreto e attuale di reiterazione ai sensi dell’art. 274, lett. c), c.p.p. è stato ritenuto assorbente rispetto alla contestazione del pericolo di fuga; la custodia in carcere è stata giudicata necessaria perché gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non avrebbero impedito la prosecuzione dell’attività illecita dal domicilio.
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