Cassazione Civile, Ordinanza n. 31735/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione di un supplemento di pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo, già liquidato dalla gestione speciale confluita nell'INPS. Il pensionato aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento della domanda volta a rideterminare il supplemento senza applicare, alla cd. quota B, il massimale di retribuzione pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha proposto appello e, poi, ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, per omessa declaratoria di decadenza; 2) violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, per avere la Corte d'appello escluso l'applicabilità del massimale alla quota B; 3) violazione dell'art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970, per mancato riconoscimento della prescrizione quinquennale. Il controricorrente ha resistito eccependo in via preliminare l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso e, nel merito, sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità sollevata dal controricorrente. Ha poi accolto il primo motivo nei limiti in cui la decadenza, per le domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute in parte, incide solo sulle differenze relative ai ratei anteriori al triennio dalla domanda giudiziale. Ha inoltre accolto il secondo motivo, confermando l'orientamento per cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, opera ancora il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971, non essendo stato abrogato né reso incompatibile dalle sopravvenute disposizioni. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639
come novellato dall'art. 38, comma 1, lett. d), n. 1, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011 n. 111
Il termine di decadenza introdotto per le azioni giudiziarie aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo dalla sua entrata in vigore; nelle domande di riliquidazione di prestazioni parzialmente riconosciute la decadenza opera solo sulle differenze dei ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale.
art. 47-bis d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639
come modificato dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98
È richiamato dall'INPS in via subordinata per invocare la prescrizione quinquennale, ma il relativo motivo resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 12 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420
Il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo permane applicabile anche al calcolo della quota B del trattamento pensionistico; l'eccedenza retributiva oltre il tetto non va considerata.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997 n. 182
Non esclude l'applicazione del limite di cui all'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971; il richiamo alla disciplina previgente non comporta abrogazione del massimale.
art. 12 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503
Il comma 8 dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997 rinvia al comma 1 dell'art. 12 per le aliquote di rendimento, non al comma 2 relativo ai limiti massimi alla retribuzione pensionabile.
art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503
Distingue tra quota A, riferita alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993, e quota B, riferita alle anzianità successive a tale data.
È richiamato per il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni dopo l'adunanza camerale.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 38 d.l. 6 luglio 2011 n. 98
Ha introdotto la disciplina decadenziale richiamata nel primo motivo e la modifica dell'art. 47-bis del d.P.R. n. 639/1970.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
È menzionato quale ultima modifica dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, senza escludere il massimale pensionabile.
art. 38 Cost.
È evocato come parametro di coerenza costituzionale per escludere interpretazioni della decadenza che vanifichino il diritto alla pensione.
Massime di principio
- Nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute solo in parte, la decadenza introdotta dalla normativa speciale non travolge l'intera pretesa, ma incide solo sulle differenze relative ai ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- Il diritto a pensione, in quanto diritto fondamentale tutelato dall'art. 38 Cost., non può essere compresso da una lettura della decadenza che ne svuoti il contenuto essenziale; l'interpretazione delle norme decadenziali deve quindi mantenere un equilibrio tra stabilità dei rapporti e tutela della prestazione previdenziale.
- Nel sistema pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, la disciplina della quota B va letta nel quadro delle disposizioni speciali: il massimale di retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420/1971 resta applicabile perché non risulta espressamente abrogato né incompatibile con la normativa successiva.
- Quando una norma successiva richiama solo una parte della disciplina previgente, il rinvio non può estendersi oltre il testo richiamato; in particolare, il richiamo alle aliquote di rendimento non implica anche la caducazione dei limiti massimi alla retribuzione pensionabile.
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