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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30964/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (assegnatario)

La controversia

Una assegnataria di un alloggio ERP impugnava il provvedimento con cui il Comune ne aveva dichiarato la decadenza dall'assegnazione ai sensi della normativa regionale, perché, a seguito di controlli, era risultata proprietaria di altro immobile in altra località. La interessata sosteneva di non essere la reale proprietaria di quell'immobile, affermando che l'intestazione a suo nome fosse solo fittizia e che l'acquisto all'asta fosse stato compiuto in realtà nell'interesse del figlio e della nuora, che l'avrebbero indotta a fare da prestanome. Il Tribunale di primo grado aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il TAR, davanti al quale la causa era stata riassunta, ha invece sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo che la controversia spettasse al giudice ordinario. La questione sottoposta alla Corte riguardava dunque la corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione nelle controversie sulla decadenza dall'assegnazione di alloggi ERP per sopravvenuta mancanza dei requisiti, in particolare per asserita proprietà di altro immobile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'orientamento del TAR e del Procuratore Generale, cassando la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva escluso la propria giurisdizione. Ha dichiarato che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché la decadenza dall'assegnazione di alloggio ERP non attiene alla fase pubblicistica di assegnazione, ma alla fase successiva di verifica della permanenza dei requisiti e dell'eventuale estinzione del rapporto, nella quale la posizione dell'assegnatario è di diritto soggettivo. Le parti sono state rimesse davanti al giudice ordinario per la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 3, c.p.c.

    tempestività del regolamento di giurisdizione d'ufficio se sollevato dal giudice ad quem all'esito della prima udienza di trattazione

    la proposizione del conflitto negativo di giurisdizione è tempestiva quando il giudice successivamente adito decide alla prima udienza

  • art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80

    come sostituito dall'art. 7, lett. a), L. 21 luglio 2000, n. 205

    dopo la parziale incostituzionalità dichiarata dalla Corte costituzionale, occorre distinguere la fase pubblicistica dell'assegnazione da quella successiva di natura privatistica

  • L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a)

    come sostituito dall'art. 7, lettera a)

    ha inciso sulla ripartizione di giurisdizione in materia di edilizia residenziale pubblica, nel quadro poi ridisegnato dalla Corte costituzionale

  • Corte cost. n. 204 del 2004

    ha dichiarato la parziale incostituzionalità della norma che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione estesa in materia di servizi pubblici, imponendo la distinzione tra fase di assegnazione e fase successiva del rapporto ERP

  • L. Regione Campania n. 18 del 1997

    richiamata come precedente normativo nella massima sulla revoca per superamento dei limiti reddituali

  • L. regionale n. 96 del 1996, art. 35, comma 1, lett. d)

    fonte del provvedimento di decadenza per perdita dei requisiti, in particolare per proprietarietà di altro immobile

  • Cass. S.U. n. 29095 del 2011

    ha affermato che le controversie sulle cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto di assegnazione ERP appartengono al giudice ordinario

  • Cass. S.U. n. 4366 del 2021

    ha ribadito che la revoca/decadenza dell'assegnazione ERP per sopravvenuto superamento dei limiti reddituali rientra nella giurisdizione ordinaria

  • Cass. S.U. n. 17329 del 2021

    richiamata per la tempestività del conflitto negativo di giurisdizione

Massime di principio

  • In materia di edilizia residenziale pubblica, la giurisdizione va ripartita distinguendo tra la fase precedente all'assegnazione, di natura pubblicistica e riservata al giudice amministrativo, e la fase successiva all'assegnazione, nella quale il rapporto assume natura privatistica e la posizione dell'assegnatario è di diritto soggettivo.
  • Le controversie aventi ad oggetto la decadenza o revoca dell'assegnazione per sopravvenuta perdita dei requisiti di legge, quando l'amministrazione si limita a verificare la permanenza dei presupposti senza esercitare discrezionalità, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La verifica della sopravvenuta proprietà di altro immobile o del superamento dei limiti reddituali integra un accertamento della causa di estinzione del rapporto di assegnazione, non una nuova valutazione dell'interesse pubblico all'assegnazione.
  • Quando la controversia riguarda l'impugnazione di un provvedimento di decadenza fondato su un presupposto oggettivo e vincolato, la posizione del privato deve qualificarsi come diritto soggettivo e non come interesse legittimo.
  • Il conflitto negativo di giurisdizione d'ufficio è tempestivo se sollevato dal giudice ad quem all'esito della prima udienza di trattazione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
IstitutiGiudicato

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