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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 5627 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di pagamento TARSU per l'anno 2003, pari a 5.834,96 euro, relativo a uno stabilimento balneare. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto legittimo applicare cumulativamente la riduzione prevista per le aree scoperte a uso stagionale e il calcolo della tassa limitato ai 183 giorni di effettivo utilizzo dell'area, dal 1° giugno al 30 settembre. Il Comune ha impugnato tale decisione sostenendo che la tariffa ridotta dovesse essere parametrata al periodo di disponibilità o occupazione consentita dell'area, senza un ulteriore abbattimento basato sui soli giorni di effettiva produzione dei rifiuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della società contribuente. La Corte ha stabilito che, per la TARSU, il riferimento deve essere al periodo in cui l'area è nella disponibilità del contribuente e può produrre rifiuti, anche considerando i costi fissi del servizio, non necessariamente ai soli giorni di utilizzo effettivo. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; nulla è stato disposto per le spese del giudizio di cassazione, poiché la società non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 1

    La tassa "può" essere commisurata a determinati parametri e anche ad altri elementi, quali la stagionalità o l'uso discontinuo dell'immobile.

    La norma consente al Comune di determinare la tariffa tenendo conto della stagionalità o dell'uso discontinuo, ma il criterio di calcolo può riferirsi al periodo di disponibilità dell'area e non soltanto ai giorni di effettiva presenza o produzione dei rifiuti.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 66 e 77

    Le disposizioni sono state richiamate in relazione alla determinazione della TARSU e alla possibilità di utilizzare criteri tariffari convenzionali collegati al periodo di occupazione o detenzione temporanea dell'area.

  • Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 68

    Ha sostituito l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, confermando la possibilità di commisurare la tassa a parametri relativi alla quantità e qualità dei rifiuti, ai costi del servizio e alla stagionalità o discontinuità dell'uso.

  • D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 1, convertito dalla L. n. 494 del 1993

    È stato richiamato dalla società contribuente nel motivo di ricorso, in relazione alla disciplina dell'uso stagionale degli stabilimenti balneari.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nella TARSU, la riduzione per uso stagionale o discontinuo non comporta necessariamente il calcolo della tassa sui soli giorni di effettivo utilizzo dell'area.
  • Il criterio generale può essere costituito dal periodo in cui l'immobile o l'area è nella disponibilità del contribuente e può essere utilizzato per produrre rifiuti, anche se l'attività non viene svolta ogni giorno.
  • I regolamenti comunali possono prevedere tariffe convenzionali o criteri forfettari parametrati al periodo di occupazione consentita, purché coerenti con la disciplina legislativa e con la potenziale produzione di rifiuti.
  • La riduzione tariffaria per stagionalità e il calcolo limitato ai giorni di effettiva attività non sono automaticamente cumulabili: occorre verificare la legge applicabile e il regolamento comunale.
  • Ai fini della tassa possono assumere rilievo anche i costi fissi del servizio, che sussistono durante il periodo in cui l'area resta a disposizione, indipendentemente dalla presenza effettiva dell'attività.

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