Cassazione Civile, Ordinanza n. 25686/2026 del 22/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento catastale che attribuiva la categoria D/7 a un impianto di depurazione situato nel comune di San Donà di Piave, funzionale al servizio idrico integrato svolto dalla società; la CTP di Venezia aveva accolto il ricorso della società e attribuito al bene la categoria E/3. L’Agenzia delle Entrate aveva appellato deducendo l’erroneità del classamento in ragione della natura industriale e della finalità di lucro dell’attività, nonostante il servizio fosse destinato a un interesse pubblico. La CTR del Veneto, con sentenza n. 573/2022 depositata il 27 aprile 2022, aveva dichiarato inammissibile l’appello rilevando d’ufficio il giudicato esterno formatosi, tra le stesse parti, con la sentenza della Cassazione n. 3358/2015, relativa però a un diverso impianto di depurazione ubicato a Venezia-Mestre. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.: la precedente sentenza riguardava un’unità immobiliare distinta, ubicata nel comune di Venezia e censita al foglio 194, mappale 444, mentre l’accertamento qui controverso riguardava l’unità di San Donà di Piave, censita al foglio 52, particella 332, subalterno 1. Ha inoltre dedotto che nel giudizio presente erano stati accertati anche elementi specifici relativi alla gestione dell’impianto secondo criteri di economicità.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo. Ha ritenuto che la diversità degli immobili, confermata dalla diversa ubicazione, escludesse l’identità del rapporto giuridico, presupposto necessario per attribuire efficacia espansiva al giudicato esterno. La coincidenza delle parti, della tipologia dei beni e della questione giuridica sul classamento non rende identici i rapporti controversi se i beni immobili sono diversi. Non è stata ritenuta rilevante neppure la proposta di definizione accelerata resa in un distinto giudizio poi estinto, anch’esso relativo a un’unità immobiliare diversa. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per l’esame del merito e per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Quest’ultima esclude in radice che la suddetta pronuncia n. 3358/2015 ed il presente giudizio possano avere ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, presupposto ineludibile per poter invocare la forza espansiva del giudicato esterno sulla scorta del principio di diritto applicato dal giudice d’appello.
L’efficacia del giudicato esterno presuppone che i giudizi riguardino il medesimo rapporto giuridico; tale identità non sussiste quando le controversie concernono unità immobiliari distinte, anche se le parti e la questione giuridica sono le stesse.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente rilevato il giudicato esterno, in quanto la sentenza di questa Corte n. 3358/15, cui è stato fatto riferimento, riguardava un’unità immobiliare diversa da quella oggetto di causa.
La disposizione è richiamata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione volto a denunciare l’erronea applicazione della disciplina del giudicato esterno. La Corte accoglie la censura perché la decisione impugnata ha attribuito efficacia preclusiva a una sentenza relativa a un diverso bene immobile.
Massime di principio
- L’efficacia espansiva del giudicato esterno richiede che i giudizi riguardino il medesimo rapporto giuridico; la sola identità delle parti e della questione giuridica non è sufficiente.
- La diversità dell’unità immobiliare oggetto delle controversie esclude l’identità del rapporto giuridico rilevante ai fini del giudicato esterno, anche quando i beni siano della stessa tipologia e siano destinati alla medesima attività.
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