Sentenza n. 14849/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento a) Del Decreto del Questore di Roma Div. III^ -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, e notificato in data -OMISSIS-, contenente la revoca del -OMISSIS-; b) del Decreto del Prefetto di Roma notificato in data -OMISSIS- a seguito di ricorso gerarchico tempestivamente proposto dal ricorrente avverso l''atto emesso dal Questore sub a); c) per quanto possa occorrere: di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Roma di revoca del porto d'armi e decreto del Prefetto di Roma adottato sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare porto d'armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del porto d'armi disposta dal Questore e il successivo decreto prefettizio adottato a seguito del ricorso gerarchico. Ha dedotto, in primo luogo, violazione degli artt. 10 e 11 del T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, travisamento della realtà, illogicità e perplessità della motivazione, contestando l'individuazione dei presupposti della revoca. In secondo luogo, ha denunciato travisamento dei fatti, irrazionalità, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria, carenza o perplessità della motivazione, erronea applicazione dell'art. 11 del T.U.L.P.S. e violazione degli artt. 1, 9 e 10 della l. n. 241/1990, contestando che le dichiarazioni rese da un terzo potessero dimostrare un mutamento del suo profilo tale da escludere l'affidabilità richiesta per il possesso del porto d'armi. In terzo luogo, ha dedotto ingiustizia manifesta, irragionevolezza e sproporzione della misura. Nel corso del giudizio ha inoltre documentato l'intervenuta archiviazione del procedimento instaurato proprio sulla base delle dichiarazioni del terzo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo decisiva la documentata estraneità del ricorrente ai fatti originariamente imputati, anche alla luce dell'archiviazione del procedimento instaurato sulla base delle dichiarazioni considerate dall'amministrazione. Non ha disposto una definitiva riaffermazione dell'efficacia del porto d'armi, ma ha posto a carico dell'amministrazione l'obbligo di procedere a una nuova e celere valutazione entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento impugnato cesserà di produrre effetti giuridici, con reviviscenza del porto d'armi. Le spese sono state compensate in ragione delle concrete modalità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 10 e 11 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le disposizioni sono richiamate quali parametri per individuare i presupposti della revoca del porto d'armi e per valutare l'affidabilità del titolare.
artt. 1, 9 e 10 l. n. 241/1990
Sono richiamati dal ricorrente in relazione alle regole generali dell'azione amministrativa e del procedimento; la sentenza accoglie il ricorso valorizzando l'estraneità del ricorrente ai fatti imputati.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nello svolgimento processuale in relazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca del porto d'armi richiede una valutazione amministrativa concreta e adeguatamente istruita dell'affidabilità del titolare; non è sufficiente attribuire rilievo determinante a dichiarazioni di terzi quando successivi elementi documentali comprovino l'estraneità dell'interessato ai fatti contestati.
- Quando gli elementi posti a fondamento della revoca del porto d'armi risultano smentiti o privati di consistenza dall'archiviazione del procedimento instaurato sui medesimi fatti, l'amministrazione è tenuta a rinnovare tempestivamente la valutazione sull'affidabilità del titolare.
- Il giudice amministrativo può accogliere il ricorso contro la revoca del porto d'armi imponendo una riedizione del potere entro un termine determinato e stabilendo che, in caso di inerzia, l'atto impugnato cessi di produrre effetti giuridici con reviviscenza del titolo autorizzatorio.
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