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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34849/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nasso ha chiesto la rideterminazione della pena di 8 anni di reclusione sostenendo che i giudici del merito avrebbero calcolato la pena in violazione dell'art. 63, comma 4, c.p., avendo cumulato aumenti per l'art. 629, comma 2, per l'art. 7 L. n. 203/1991 e per la recidiva; di conseguenza l'aumento di un anno ex art. 99 c.p. non sarebbe dovuto essere applicato. Ha denunciato violazione degli artt. 63, comma 4, 99, 629, comma 2 c.p., e art. 7 L. n. 203/1991 nonché vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza riguardasse un errore di calcolo/valutazione della pena che doveva essere impugnato nei normali gradi di giudizio (fase di cognizione) e non poteva essere trasformata in motivo valido in sede esecutiva, salvo l'esistenza di un palese errore giuridico o materiale. Perciò l'ordinanza della Corte d'Appello è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    La norma disciplina il trattamento del concorso di circostanze; il ricorrente sosteneva che impedisse il cumulo degli aumenti applicati, ma la Corte non ha esaminato il merito perché ha ritenuto la questione impropria in sede esecutiva.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma che prevede aumenti per la recidiva; il ricorrente contestava l'applicazione dell'aumento di un anno, ritenendolo incompatibile con gli altri aumenti già operati.

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    Aggravante speciale richiamata come una delle basi dell'aumento della pena; il ricorrente ha sostenuto che, in concorso con altra aggravante speciale, dovesse essere applicato il meccanismo di cui all'art. 63, comma 4.

  • art. 7 L. n. 203 del 1991

    Ulteriore aggravante invocata nell'aumento della pena; il ricorrente sosteneva che la somma degli aumenti fosse illegittima.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'intervento del giudice dell'esecuzione: può rilevare illegittimità della pena solo se la sanzione non è prevista o eccede i limiti legali, o in presenza di palese errore giuridico o materiale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili, utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013 Villirillo; Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 Butera)

    Principi stabiliti: in sede esecutiva l'illegittimità della pena è rilevabile solo per sanzioni non previste o eccedenti i limiti legali o per palese errore giuridico/materiale; gli errori di calcolo si censurano tramite i normali mezzi di impugnazione.

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice può rettificare solo irregolarita' della pena di natura giuridica o materiale palesi; errori di calcolo o di valutazione delle aggravanti sono, di regola, rimediabili solo con i mezzi ordinari di impugnazione nella fase di cognizione.
  • Se si contesta il cumulo di più aggravanti (anche speciali), la doglianza va proposta nel giudizio di merito o in impugnazione diretta: il giudice dell'esecuzione interviene soltanto se emerge un evidente e palese violazione di legge che rende la pena illegale o eccedente i limiti legali.
  • La qualificazione del vizio come 'errore macroscopico' o 'palese errore giuridico/materiale' è centrale per ottenere intervento in sede esecutiva; contestazioni tecniche sul calcolo della misura della pena normalmente non soddisfano questo requisito.
  • Quando si ritiene che sia stata applicata una normativa sulla recidiva o su specifiche aggravanti in modo scorretto, conviene proporre tempestivamente impugnazioni nel merito (appello/cassazione) anziche' limitarsi a istanze in sede esecutiva.
  • La condanna per inammissibilità puo' comportare spese e sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende) se l'impugnazione risulta irrituale o manifestamente infondata.

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