Cassazione Penale, Sentenza n. 34849/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nasso ha chiesto la rideterminazione della pena di 8 anni di reclusione sostenendo che i giudici del merito avrebbero calcolato la pena in violazione dell'art. 63, comma 4, c.p., avendo cumulato aumenti per l'art. 629, comma 2, per l'art. 7 L. n. 203/1991 e per la recidiva; di conseguenza l'aumento di un anno ex art. 99 c.p. non sarebbe dovuto essere applicato. Ha denunciato violazione degli artt. 63, comma 4, 99, 629, comma 2 c.p., e art. 7 L. n. 203/1991 nonché vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza riguardasse un errore di calcolo/valutazione della pena che doveva essere impugnato nei normali gradi di giudizio (fase di cognizione) e non poteva essere trasformata in motivo valido in sede esecutiva, salvo l'esistenza di un palese errore giuridico o materiale. Perciò l'ordinanza della Corte d'Appello è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma disciplina il trattamento del concorso di circostanze; il ricorrente sosteneva che impedisse il cumulo degli aumenti applicati, ma la Corte non ha esaminato il merito perché ha ritenuto la questione impropria in sede esecutiva.
Norma che prevede aumenti per la recidiva; il ricorrente contestava l'applicazione dell'aumento di un anno, ritenendolo incompatibile con gli altri aumenti già operati.
Aggravante speciale richiamata come una delle basi dell'aumento della pena; il ricorrente ha sostenuto che, in concorso con altra aggravante speciale, dovesse essere applicato il meccanismo di cui all'art. 63, comma 4.
Ulteriore aggravante invocata nell'aumento della pena; il ricorrente sosteneva che la somma degli aumenti fosse illegittima.
Norma che regola l'intervento del giudice dell'esecuzione: può rilevare illegittimità della pena solo se la sanzione non è prevista o eccede i limiti legali, o in presenza di palese errore giuridico o materiale.
Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili, utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 38712 del 23/01/2013 Villirillo; Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015 Butera)
Principi stabiliti: in sede esecutiva l'illegittimità della pena è rilevabile solo per sanzioni non previste o eccedenti i limiti legali o per palese errore giuridico/materiale; gli errori di calcolo si censurano tramite i normali mezzi di impugnazione.
Massime di principio
- In sede esecutiva il giudice può rettificare solo irregolarita' della pena di natura giuridica o materiale palesi; errori di calcolo o di valutazione delle aggravanti sono, di regola, rimediabili solo con i mezzi ordinari di impugnazione nella fase di cognizione.
- Se si contesta il cumulo di più aggravanti (anche speciali), la doglianza va proposta nel giudizio di merito o in impugnazione diretta: il giudice dell'esecuzione interviene soltanto se emerge un evidente e palese violazione di legge che rende la pena illegale o eccedente i limiti legali.
- La qualificazione del vizio come 'errore macroscopico' o 'palese errore giuridico/materiale' è centrale per ottenere intervento in sede esecutiva; contestazioni tecniche sul calcolo della misura della pena normalmente non soddisfano questo requisito.
- Quando si ritiene che sia stata applicata una normativa sulla recidiva o su specifiche aggravanti in modo scorretto, conviene proporre tempestivamente impugnazioni nel merito (appello/cassazione) anziche' limitarsi a istanze in sede esecutiva.
- La condanna per inammissibilità puo' comportare spese e sanzioni (es. somma alla cassa delle ammende) se l'impugnazione risulta irrituale o manifestamente infondata.
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