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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00431/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per evasione. Il ricorrente contestava: 1) l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) la mancata esclusione della recidiva. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché generici, reiterativi e fondati su questioni di fatto già valutate dai giudici di merito. Ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione della condotta: l'imputato non era nell'abitazione al momento del controllo ed è stato visto rientrare dopo circa dieci minuti, provenendo dall'area condominiale recintata ma non chiusa, con accesso diretto alla pubblica via. Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha valorizzato il comportamento abituale ostativo alla particolare tenuità, desunto da una precedente condanna per evasione e da un'altra sopravvenuta nel corso del giudizio. Quanto alla recidiva, ha reputato congrua la motivazione sulla recidiva qualificata e specifica, non bilanciabile più favorevolmente con le attenuanti concesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla genericità dei motivi, sulla loro natura meramente fattuale e sulla correttezza della motivazione di merito in ordine alla sussistenza del reato di evasione, al diniego dell'art. 131-bis c.p. per abitualità del comportamento e alla recidiva qualificata e specifica.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa quando ricorre un comportamento abituale; tale abitualità può emergere dalla commissione di altri reati della stessa indole, anche desunti da condanne precedenti e sopravvenute nel corso del giudizio.

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione, la cui sussistenza è stata ritenuta correttamente integrata sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva qualificata e specifica è stata ritenuta congruamente motivata in ragione dell'oggettiva continuità del reato con precedenti condanne, e non bilanciabile in termini più favorevoli con le attenuanti concesse.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a reiterare doglianze di fatto già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
  • Nel reato di evasione, la sussistenza del fatto può essere desunta dalla ricostruzione concreta della condotta di allontanamento e rientro dell'imputato rispetto al luogo di restrizione, purché la motivazione dia conto in modo coerente degli elementi fattuali rilevanti.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa dal comportamento abituale dell'autore, che può risultare dalla commissione di altri reati della stessa indole, anche se accertati in procedimenti diversi o sopravvenuti nelle more del giudizio.
  • La recidiva può essere ritenuta e valorizzata quando la motivazione evidenzi una continuità oggettiva tra il nuovo reato e i precedenti, e la relativa valutazione è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica o assente.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneCause di non punibilitàRecidivaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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