Cassazione Penale, Ordinanza n. 10606/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva riqualificato il fatto come furto tentato e rideterminato la pena, lasciando ferma la condanna nel resto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il fatto da furto consumato a furto tentato, ai sensi degli artt. 56, 624-bis e 625 n. 2 c.p., rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna. L'unico motivo di ricorso contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis c.p., sostenendo in sostanza che avrebbe dovuto essere riconosciuto un contributo utile e concreto nel fatto. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata escludeva proprio la sussistenza di un contributo utile e concreto, senza evidenti illogicità.
Norme richiamate
Richiamato per la riqualificazione del fatto come tentativo di reato.
Norma incriminatrice del furto oggetto di riqualificazione in forma tentata.
Circostanza aggravante richiamata nella contestazione e nella riqualificazione del fatto.
Circostanza attenuante il cui mancato riconoscimento è stato censurato nel ricorso, ma la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione per difetto di un contributo utile e concreto.
Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La censura sulla mancata applicazione di una circostanza attenuante è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata esclude, con motivazione non illogica, il presupposto fattuale richiesto dalla norma.
- In sede di legittimità, la decisione sul riconoscimento di un'attenuante discrezionale o tipizzata che richieda un apporto concreto non è censurabile se sorretta da motivazione immune da evidenti illogicità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
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