Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10606/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva riqualificato il fatto come furto tentato e rideterminato la pena, lasciando ferma la condanna nel resto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato il fatto da furto consumato a furto tentato, ai sensi degli artt. 56, 624-bis e 625 n. 2 c.p., rideterminando la pena e confermando nel resto la condanna. L'unico motivo di ricorso contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis c.p., sostenendo in sostanza che avrebbe dovuto essere riconosciuto un contributo utile e concreto nel fatto. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata escludeva proprio la sussistenza di un contributo utile e concreto, senza evidenti illogicità.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato per la riqualificazione del fatto come tentativo di reato.

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice del furto oggetto di riqualificazione in forma tentata.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata nella contestazione e nella riqualificazione del fatto.

  • art. 625-bis c.p.

    Circostanza attenuante il cui mancato riconoscimento è stato censurato nel ricorso, ma la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione per difetto di un contributo utile e concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura sulla mancata applicazione di una circostanza attenuante è manifestamente infondata quando la sentenza impugnata esclude, con motivazione non illogica, il presupposto fattuale richiesto dalla norma.
  • In sede di legittimità, la decisione sul riconoscimento di un'attenuante discrezionale o tipizzata che richieda un apporto concreto non è censurabile se sorretta da motivazione immune da evidenti illogicità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.