Cassazione Penale, Sentenza n. 23042/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rodrigues è stato condannato in primo e secondo grado per due furti tentati (21 e 28 giugno 2020) aggravati dall'aver commesso il fatto su cosa esposta a pubblica fede (Supermercato Esselunga, Milano). La difesa aveva chiesto l'estinzione dei reati ai sensi dell'art. 162-ter c.p. per condotta riparatoria; la Corte d'appello rigettò l'istanza perché la pubblica accusa si era opposta. Il ricorso in Cassazione deduceva, tra l'altro, errata applicazione dell'art. 162-ter e vizi di motivazione sull'aggravante, sulle attenuanti e sul rifiuto della sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 162-ter c.p.: ha ritenuto che l'estinzione del reato per condotta riparatoria (art.162-ter, comma 1) non sia condizionata alla mancata opposizione delle parti o del pubblico ministero e che la procedura prevista dall'art. 469 c.p.p. non sia automaticamente richiamabile per i casi di cui all'art.162-ter. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla sola questione dell'estinzione per condotta riparatoria. I restanti motivi sono stati assorbiti e non decisi nel merito.
Norme richiamate
"impone al giudice di sentire le parti e la persona offesa, prima di pronunciare sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per effetto di condotta riparatoria, ma - a differenza di quanto espressamente previsto dall'art. 469 cod. proc. pen. - non fa dipendere la legittimità della decisione dal mancato dissenso delle parti"
La Corte ha interpretato l'art.162-ter nel senso che, pur richiedendo l'audizione delle parti e della persona offesa, non subordina l'estinzione del reato al consenso o alla mancata opposizione del pubblico ministero o delle parti; il giudice può dichiarare estinto il reato per condotta riparatoria anche se vi è opposizione
procedura diretta alla valutazione di congruità della condotta ... è condizionata, a pena di nullità, alla mancata opposizione del pubblico ministero e dell'imputato
L'art.469 regola la sentenza predibattimentale di non luogo a procedere e richiede che non vi sia opposizione; la Cassazione ha però escluso l'automatica estensione di questa procedura al caso dell'art.162-ter
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
aggravante per aver commesso il fatto su cosa esposta a pubblica fede
Quando il furto o il tentativo di furto riguarda beni esposti alla pubblica fede (es. scaffali di un supermercato) può configurarsi l'aggravante; il suo riconoscimento richiede valutazione delle condizioni di custodia e sorveglianza del bene
artt. 62-bis e 62, n. 2, cod. pen.
Art.62-bis riguarda le attenuanti specifiche (es. responsabilità di minor gravità); art.62, n.2 concerne le circostanze che influenzano la determinazione della pena (es. recidiva). Qui erano invocate per ottenere riconoscimento delle attenuanti generiche e riduzione della pena, tenendo conto del risarcimento effettuato e dei precedenti
Regola la sostituzione della pena detentiva con la sanzione del lavoro di pubblica utilità; la Corte di merito aveva ritenuto infondata la richiesta per mancanza della documentazione necessaria
giurisprudenza comparata (Sez.2 n.39252/22.06.2021 e Sez.5 n.41899/25.09.2024)
La Cassazione cita due orientamenti: la Sez.2 (2021) che aveva ritenuto applicabile la procedura di cui all'art.469 (condizionata all'assenza di opposizione), e un orientamento più recente (Sez.5, 2024) che distingue e afferma che l'art.162-ter non è subordinato all'assenza di opposizione; la Corte aderisce a quest'ultimo
Massime di principio
- L'estinzione del reato per condotta riparatoria ai sensi dell'art.162-ter c.p. può essere dichiarata anche se il pubblico ministero o la persona offesa si oppongono: il giudice deve sentire le parti ma non è vincolato al loro consenso.
- La procedura prevista dall'art.469 c.p.p. (non luogo a procedere predibattimentale) non si applica automaticamente ai casi di estinzione per condotta riparatoria introdotti dall'art.162-ter; va valutata la specifica temporalità e natura della condotta riparatoria.
- Quando si contesta l'aggravante "su cosa esposta a pubblica fede", è fondamentale dimostrare le condizioni effettive di sorveglianza e custodia: sorveglianza costante ed efficace può escludere l'aggravante.
- Per ottenere riconoscimento di attenuanti o la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità è necessario produrre documentazione probatoria completa (prove del risarcimento, documentazione sulla personalità, attestati, documenti richiesti dall'art.545-bis).
- In base alla giurisprudenza recente, chi intende ottenere l'estinzione per condotta riparatoria deve puntare a documentare tempestivamente la riparazione e il momento in cui è intervenuta (prima dell'apertura del dibattimento), perché la tempistica incide sulla procedura applicabile.
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