Cassazione Civile, Ordinanza n. 01142/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2007. In primo grado e poi in appello la contribuente sosteneva di non dover contabilizzare come ricavi alcuni canoni di locazione non percepiti. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della società, annullando la ripresa per omessa contabilizzazione di ricavi da locazione pari a euro 120.000, ritenendo che, sulla base della documentazione prodotta, non vi fossero elementi di certezza sulla recuperabilità del credito e quindi sulla sua esistenza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che il giudice d'appello aveva deciso su una questione diversa da quella devoluta, cioè sulla deducibilità della perdita su crediti anziché sull'omessa contabilizzazione dei ricavi; con il secondo e il terzo, formulati in via subordinata, ha denunciato la violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 83, 101, 106 e 109 del medesimo testo unico. La società intimata non ha resistito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura di ultrapetizione: il giudice di appello aveva infatti deciso la controversia riconoscendo la deducibilità della perdita su crediti, questione non contenuta nell'avviso di accertamento né introdotta con il ricorso originario della contribuente. Tale decisione è stata qualificata come pronuncia oltre i limiti della domanda e dunque nulla per extrapetizione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare le domande e i motivi di appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel giudizio tributario il giudice non può pronunciarsi su una questione non devoluta dalle parti; la decisione su un profilo non dedotto integra ultrapetizione e determina nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La violazione dell'art. 112 c.p.c. è deducibile come vizio processuale denunciabile in cassazione.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
La relativa questione è rimasta assorbita, perché il motivo principale di ultrapetizione è stato accolto.
artt. 83, 101, 106 e 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Le censure relative a tali norme sono rimaste assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice di merito deve mantenersi entro il perimetro della pretesa impositiva impugnata e delle questioni ritualmente dedotte con il ricorso introduttivo: la decisione su un diverso titolo o su una diversa causa petendi integra ultrapetizione.
- Se il giudice fonda l'annullamento dell'atto impositivo su una questione non contenuta nell'avviso di accertamento e non proposta dalla parte contribuente, la sentenza è nulla per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per un vizio processuale che definisce la controversia, restano assorbite le censure subordinate relative al merito tributario.
- Nel giudizio di legittimità è essenziale la specificità del ricorso: la Corte valuta la corrispondenza tra contenuto dell'atto impositivo, domande delle parti e statuizione del giudice di merito per verificare l'eventuale extrapetizione.
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