Cassazione Civile, Ordinanza n. 34197/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società e inefficace il ricorso incidentale del Ministero, senza esaminare i motivi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da una convenzione stipulata nel 1984 tra una società informatica e il Ministero per la realizzazione di un informatizzatore dei beni culturali e ambientali. A seguito di contrasti, la società avviò un arbitrato con domanda risarcitoria o, in alternativa, di ingiustificato arricchimento; il lodo riconobbe un indennizzo alla società. Il Ministero impugnò il lodo e, dopo un primo intervento della Cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Roma dichiarò la nullità di un capo del lodo e regolò le spese. La società propose ricorso per cassazione con tre motivi, mentre il Ministero resistette con controricorso e ricorso incidentale con un motivo. Tuttavia la Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività del ricorso principale, ritenendola fondata: la sentenza impugnata non era stata notificata, perciò il termine lungo era di un anno, più la sospensione feriale di trenta giorni applicabile ratione temporis; il ricorso, notificato il 21 luglio 2016 a fronte della scadenza fissata al 1 luglio 2016, era quindi tardivo. Di conseguenza il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile e quello incidentale inefficace per tardività anch'esso.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, L. n. 742 del 1969
La riduzione della sospensione feriale dei termini al periodo 1-31 agosto era immediatamente applicabile dall'anno 2015, in forza della modifica normativa richiamata dalla Corte.
art. 16, comma 1, d.l. n. 132 del 2014 conv. con modif. dalla L. n. 162 del 2014
La modifica della durata della sospensione feriale si applicava subito, a prescindere dalla data di introduzione del giudizio, secondo il principio tempus regit actum.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti processuali, la parte soccombente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata non è notificata, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello lungo, da calcolarsi secondo la disciplina ratione temporis vigente, comprensivo della sospensione feriale applicabile.
- Le modifiche normative sulla sospensione feriale dei termini processuali si applicano immediatamente dal momento della loro efficacia, in base al principio tempus regit actum, indipendentemente dalla data di instaurazione del giudizio.
- Se il ricorso principale per cassazione è tardivo, il ricorso incidentale proposto dalla controparte diviene inefficace quando anch'esso sia soggetto alla medesima tardività.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese della parte soccombente e, quando ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34165/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34166/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34167/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34169/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34172/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34173/2021 del 15/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →