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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34197/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso principale. Ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società e inefficace il ricorso incidentale del Ministero, senza esaminare i motivi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una convenzione stipulata nel 1984 tra una società informatica e il Ministero per la realizzazione di un informatizzatore dei beni culturali e ambientali. A seguito di contrasti, la società avviò un arbitrato con domanda risarcitoria o, in alternativa, di ingiustificato arricchimento; il lodo riconobbe un indennizzo alla società. Il Ministero impugnò il lodo e, dopo un primo intervento della Cassazione con rinvio, la Corte d'appello di Roma dichiarò la nullità di un capo del lodo e regolò le spese. La società propose ricorso per cassazione con tre motivi, mentre il Ministero resistette con controricorso e ricorso incidentale con un motivo. Tuttavia la Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'eccezione di tardività del ricorso principale, ritenendola fondata: la sentenza impugnata non era stata notificata, perciò il termine lungo era di un anno, più la sospensione feriale di trenta giorni applicabile ratione temporis; il ricorso, notificato il 21 luglio 2016 a fronte della scadenza fissata al 1 luglio 2016, era quindi tardivo. Di conseguenza il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile e quello incidentale inefficace per tardività anch'esso.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata non è notificata, il termine per proporre ricorso per cassazione è quello lungo, da calcolarsi secondo la disciplina ratione temporis vigente, comprensivo della sospensione feriale applicabile.
  • Le modifiche normative sulla sospensione feriale dei termini processuali si applicano immediatamente dal momento della loro efficacia, in base al principio tempus regit actum, indipendentemente dalla data di instaurazione del giudizio.
  • Se il ricorso principale per cassazione è tardivo, il ricorso incidentale proposto dalla controparte diviene inefficace quando anch'esso sia soggetto alla medesima tardività.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese della parte soccombente e, quando ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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