Cassazione Penale, Sentenza n. 24718/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Catanzaro che li aveva dichiarati colpevoli degli artt. 137, co. 1 e 256 D.lgs. n. 152/2006 per scarichi di acque reflue industriali e rifiuti speciali senza autorizzazione. Denunciano violazione di legge (art. 192 c.p.p.) e vizio di motivazione, censurando la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico (colpa cosciente) a loro carico. Hanno fatto valere che l'ente locale aveva sempre richiesto finanziamenti per un depuratore e aveva effettuato manutenzioni (determine, fatture, stasature, idropulitrici), che la realizzazione del depuratore era impossibile per mancanza di risorse e che tale situazione escluderebbe volontarietà/colpa. Infine contestano che il fatto sarebbe stato qualificato erroneamente come omissivo (omessa vigilanza) anziché commissivo.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendoli infondati. Ha confermato la valutazione del giudice di merito circa la riconducibilità delle condotte ai due imputati in ragione delle rispettive qualifiche (Sindaco e responsabile dell'ufficio tecnico) e ha ritenuto integrato l'elemento psicologico a titolo di colpa cosciente. La Corte ha ammesso la configurabilità dell'omissione impropria ai sensi dell'art. 40 c.p., avendo i ricorrenti il dovere giuridico di impedire lo sversamento (esistendo misure alternative non adottate, come ordinanza di sgombero o interventi manutentivi più frequenti). Ha inoltre escluso l'efficacia esplicativa della mera carenza di risorse: le difficoltà finanziarie non costituiscono di per sé causa di giustificazione o inesigibilità in materia ambientale, salvo fattispecie positive (es. art. 191 D.lgs. 152/2006 che consente ordinanze del sindaco, ma non era stata adottata). La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 137, comma 1, D.lgs. n. 152/2006
Norma utilizzata per la contestazione degli scarichi illeciti di acque reflue industriali; la Corte ha confermato che la fattispecie è integrata dagli atti accertati.
Richiamata insieme all'art. 137 per la tutela ambientale; applicata per lo sversamento di rifiuti speciali senza autorizzazione.
Richiamato dai ricorrenti in ordine al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito fosse adeguatamente motivata e che i ricorsi non abbiano dimostrato la carenza di motivazione contestata.
art. 173, disp. att., cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; i ricorrenti hanno beneficiato del richiamo ma non hanno introdotto argomentazioni nuove rilevanti.
Principio dell'equiparazione tra non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire e cagionarlo; la Corte lo ha applicato per configurare omissione impropria a carico di pubblici amministratori che avevano il dovere di prevenire lo sversamento.
art. 191 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Prevede l'ordinanza contingibile e urgente del sindaco per particolari situazioni ambientali per massimo 18 mesi; la Corte ha osservato che, in mancanza di un'ordinanza di tal genere, i ricorrenti non possono invocare questa norma a giustificazione del comportamento illecito.
Norma che disciplina la condanna alle spese in Cassazione; applicata per imporre ai ricorrenti il pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo del compendio probatorio: le censure devono mostrare errori di diritto o vizi motivazionali specifici e non semplicemente proporre una diversa lettura dei fatti.
- La responsabilità penale dei pubblici amministratori per eventi ambientali può formarsi anche per omissione impropria quando esista un obbligo giuridico di impedire il danno: il mancato esercizio di poteri/obblighi (es. ordinanza, interventi manutentivi efficaci) può essere equiparato a comportamento commissivo ai sensi dell'art. 40 c.p.
- La mera attestazione di impegno a ottenere finanziamenti o di effettuare manutenzioni periodiche non esclude la colpa se tali misure si rivelano insufficienti rispetto al rischio concreto e persistente di inquinamento.
- La difficoltà economica dell'ente non costituisce di per sé causa di giustificazione in materia ambientale: la tutela della salute pubblica e dell'ambiente impone priorità nella gestione delle risorse, salvo l'esistenza di cause di esclusione della punibilità espressamente previste dall'ordinamento.
- L'art. 191 D.lgs. 152/2006 può costituire una causa di giustificazione per provvedimenti temporanei del sindaco, ma la sua efficacia è legata all'effettiva adozione dell'ordinanza e al rispetto dei limiti normativi; senza provvedimenti formali non opera l'esclusione della responsabilità.
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