Cassazione Penale, Ordinanza n. 19493/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Taranto per furto in abitazione. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, lamentando in sostanza una erronea valutazione dei fatti e della prova; con il secondo motivo ha censurato la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, deducendo che il giudice di merito avrebbe errato nel trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello e disattese con motivazione specifica; ha ritenuto il secondo motivo non consentito in cassazione e manifestamente infondato, poiché la valutazione sulla recidiva e sul bilanciamento delle circostanze appartiene al giudizio di merito e, nel caso concreto, risultava sorretta da motivazione congrua e non illogica. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente con riferimento alla recidiva e al giudizio sulle circostanze, ma senza specifica indicazione testuale dell'articolo nel testo fornito.
La decisione menziona la recidiva come oggetto di censura e afferma che la sua esclusione è valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione se motivata e non arbitraria.
Evocato in via sostanziale nel controllo sul giudizio di bilanciamento e sulla commisurazione della pena, riservati al merito quando sorretti da motivazione congrua.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già prospettate in appello e già puntualmente disattese, perché un simile motivo è solo apparente e difetta di specificità.
- Il sindacato della Corte di cassazione non può sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito sulla recidiva e sul bilanciamento tra circostanze, salvo che la decisione sia frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione del tutto insufficiente.
- Quando il giudice di merito motivi in modo congruo e ragionato la scelta di applicare la recidiva e il relativo bilanciamento, la censura in cassazione è inammissibile o comunque manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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