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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26998/2024 del 17/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un imprenditore individuale aveva incaricato un ingegnere di curare gli adempimenti previsti dal d.m. 22 gennaio 2008 per il rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti, sostenendo che la collaborazione dovesse protrarsi per sei anni così da consentirgli di acquisire i requisiti per svolgere autonomamente tali attività. L'accordo non ebbe seguito e l'imprenditore agì per ottenere la restituzione di somme che assumeva versate a titolo di anticipo, mentre l'ingegnere propose domanda riconvenzionale per il pagamento di ulteriori compensi. Il Tribunale rigettò la domanda principale e accolse la riconvenzionale; la Corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente dedusse, con due motivi, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e omesso esame di atti e fatti processuali, lamentando una pretesa errata valutazione delle prove documentali e testimoniali, una motivazione mancante o apparente e, in particolare, l'erroneo riconoscimento di somme relative a ritenute d'acconto non versate sui corrispettivi per prestazioni extracontrattuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, sotto il profilo dell'omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c., non individuassero un fatto storico decisivo specifico ma una pluralità di fatti e una critica generica alla valutazione delle prove; ha escluso la configurabilità di un vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c. perché non era denunciata alcuna nullità della sentenza o del procedimento; ha inoltre affermato che le doglianze sull'apprezzamento delle prove non legali miravano in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Quanto alla questione delle ritenute d'acconto, ha rilevato che, secondo la Corte territoriale, essa era stata introdotta tardivamente in appello ed era quindi preclusa ex art. 345 c.p.c. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta comunque superiore al minimo costituzionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di trasformare in cassazione la censura sulla mera valutazione del materiale probatorio, salvo ipotesi di travisamento del contenuto oggettivo della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo per errore percettivo nella lettura della prova, non per contestare l'apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente non ricorre quando la motivazione supera il minimo costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura non era riconducibile a omissione di pronuncia o ultrapetizione, ma alla contestazione del ragionamento decisorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    non è utilizzabile per riproporre il vecchio vizio di motivazione insufficiente o per contestare il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi un fatto diverso non esaminato dal giudice d'appello.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    la questione sulle ritenute d'acconto era tardiva perché introdotta solo in appello e quindi preclusa.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una rivalutazione del merito attraverso la contestazione generica dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è denunciabile solo quando si alleghi un errore percettivo sul contenuto oggettivo della prova, non quando si contesti la scelta valutativa del giudice.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di uno specifico fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare una motivazione insufficiente, generica o non condivisa.
  • In presenza di sentenze di primo e secondo grado sostanzialmente conformi, il ricorso per cassazione non può introdurre una diversa ricostruzione dei fatti se non indica un fatto storico autonomamente omesso dal giudice d'appello.
  • Una questione non dedotta tempestivamente nel giudizio di merito e proposta per la prima volta in appello è preclusa e non può essere utilmente fatta valere in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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