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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16421/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva rigettato il ricorso avverso un'ingiunzione di pagamento IMU (anni 2015-2017) notificata alla SGR. La ricorrente deduceva, in sintesi: 1) violazione dell'autonomia patrimoniale del fondo comune di investimento (art. 57 comma 6-bis d.lgs. 58/1998 e art.36 d.lgs. 58/1998), sostenendo che il fondo, e non la SGR, fosse soggetto passivo dell'IMU; 2) effetti della liquidazione giudiziale del fondo (dal 27/02/2022) sulla responsabilità tributaria; 3) presunte violazioni normative e di diritto costituzionale relative a pagamenti in pendenza di procedura concorsuale, divieto di doppia imposizione e criteri di determinazione dell'imponibile (richiamando tra l'altro art. 5 d.lgs. 504/1992, art.37 comma 53 d.l. 223/2006 conv. l.248/2006, art.53 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, per i fondi comuni di investimento privi di personalità giuridica, gli immobili sono formalmente intestati alla società di gestione e quest'ultima è tenuta al pagamento dell'IMU, nei limiti del patrimonio del fondo (art.36 d.lgs. 58/1998). La liquidazione giudiziale del fondo, sopravvenuta successivamente agli anni di imposta contestati, non esonera la SGR dall'obbligo tributario relativo a quegli anni; la giurisprudenza citata sulla IVA non è trasferibile all'IMU per la diversa natura del presupposto impositivo. La determinazione del valore imponibile è stata ritenuta corretta poiché effettuata dal Comune sulla base della dichiarazione della parte; non sussiste doppia imposizione. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza), art. 57 comma 6-bis

    Richiamato nel quadro della disciplina dei fondi comuni; la ricorrente invocava questa norma per sostenere l'autonomia del fondo, ma la Corte ha ritenuto che i fondi immobiliari siano patrimoni separati senza personalità e che la SGR rimanga soggetto tenuto agli obblighi tributari formali.

  • d.lgs. 58/1998, art. 36 quarto comma

    «Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante... delle obbligazioni contratte per conto del fondo, la Sgr risponde esclusivamente con il patrimonio del fondo medesimo... La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti».

    La norma riconosce la separazione patrimoniale del fondo, ma la Corte ne deduce che la SGR è formalmente titolare degli immobili e resta destinataria dell'obbligo tributario; il limite della responsabilità (rispetto al patrimonio del fondo) rileva in sede esecutiva ma non impedisce l'accertamento del debito a carico della SGR.

  • d.l. 351/2001 conv. in l. 410/2001, art. 8

    Norma citata in relazione alla disciplina IVA che considera la SGR soggetto passivo per operazioni attinenti ai fondi; la Corte osserva che l'analisi sull'IVA non equivale a quella per i tributi locali (IMU) per la diversa natura del presupposto impositivo.

  • art. 2447-bis cod. civ.

    Richiamato per confronto: i patrimoni destinati ex art. 2447-bis sono analoghi ai patrimoni separati dei fondi; la separazione patrimoniale limita l'azione esecutiva ma non esclude l'obbligo formale della società, che rimane obbligata nei confronti dell'ente impositore.

  • d.lgs. 504/1992, art. 5 quinto comma

    Richiamato con riferimento ai criteri di determinazione dell'imponibile IMU; la Corte ha ritenuto infondato il motivo perché il valore imponibile era determinato sulla base della dichiarazione della parte e non risultano variazioni denunciate.

  • d.l. n.223/2006 conv. in l. n.248/2006, art. 37 comma 53

    Stabilisce l'obbligo del contribuente di denunciare variazioni soggettive e oggettive che incidono sull'imposta; la Corte ha ricordato che, in assenza di denuncia, il Comune è esonerato dall'onere di accertare eventi favorevoli al contribuente.

  • art. 53 Costituzione

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al divieto di doppia imposizione. La Corte ha ritenuto che non sussistesse doppia imposizione rilevante nella fattispecie, essendosi trattato di obbligo della SGR e della mera ammissione del credito al passivo della procedura concorsuale che non estingue l'obbligazione.

  • d.lgs. 385/1983 (Testo unico bancario), artt. 83 e 91; d.lgs. n.14/2019, art. 221

    Norme richiamate dalla ricorrente in ordine a pagamenti in pendenza di procedure concorsuali; la Corte ha ritenuto che tali disposizioni non esonerino la SGR dall'obbligazione tributaria relativa ad annualità anteriori alla liquidazione giudiziale del fondo.

  • cod. proc. civ., art. 360 (motivi di cassazione)

    Articolo richiamato come criterio procedurale per i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, omessa valutazione di fatto decisivo): la Corte ha ritenuto i motivi infondati o non decisivi ai fini dell'accoglimento.

Massime di principio

  • Per i fondi comuni di investimento privi di personalità giuridica gli immobili possono essere formalmente intestati alla SGR e la SGR è destinataria dell'obbligo tributario IMU; la separazione patrimoniale limita l'esecuzione ma non automaticamente l'accertamento tributario.
  • La responsabilità della SGR è, in linea di principio, limitata al patrimonio del fondo in sede esecutiva, ma ciò non impedisce che l'obbligazione tributaria venga accertata nei confronti della SGR per annualità anteriori a eventuali procedure concorsuali del fondo.
  • La sopravvenuta liquidazione giudiziale del fondo non cancella automaticamente le obbligazioni tributarie relative ad annualità precedenti; bisogna valutare tempi e rapporti di mandato e se l'obbligazione sia stata già sorta.
  • Le ragioni e gli effetti dell'IVA non sono automaticamente trasferibili ai tributi locali come l'IMU: i presupposti impositivi sono diversi e le soluzioni giurisprudenziali per l'IVA non vincolano le decisioni in materia di IMU.
  • Il contribuente ha l'onere di denunciare variazioni rilevanti ai fini IMU; in mancanza di denuncia il Comune non è obbligato ad accertare ufficiosamente fatti che avvantaggerebbero il contribuente.
  • L'ammissione di un credito al passivo di una procedura concorsuale non equivale all'estinzione dell'obbligazione tributaria: l'esistenza dell'obbligo e la relativa responsabilità vanno valutate separatamente.

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