Cassazione Civile, Sentenza n. 16449/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa all'imposizione di sanzioni fiscali e all'accertamento di esterovestizione/gestione effettiva di società estere (Luxemburgo/Liechtenstein) ritenute amministrate di fatto dal Bortolazzi; quest'ultimo impugna la decisione della CTR che lo ha ritenuto responsabile personalmente per omissioni formali (mancata tenuta della contabilità), mentre l'Agenzia deduce responsabilità personale anche per le imposte evase dalla società applicando l'art. 9 d.lgs. n. 472/1997 e sostenendo che la società fosse un mero schermo (fictio/interposizione). Il ricorso principale sostiene che, per effetto dell'art. 7 d.l. n. 269/2003, le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio delle società con personalità giuridica gravano esclusivamente sulla persona giuridica e non sull'intraneus/amministratore di fatto, salvo che la società sia meramente fittizia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale proposto da Andrea Bortolazzi, ha respinto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha ritenuto che la società fosse reale e non mera fittizia; di conseguenza le sanzioni relative al rapporto fiscale proprio vanno esclusivamente a carico della persona giuridica ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 269/2003. La Corte ha inoltre rilevato che gli obblighi di tenuta e conservazione della contabilità rientrano nel rapporto fiscale della società e dunque nella sfera di esclusiva responsabilità della persona giuridica. Le spese sono poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 7, d.l. 30 settembre 2003, n. 269
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di societa' o enti con personalita' giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
La Corte interpreta la norma come principio generale che esclude la responsabilità sanzionatoria personale dell'intraneus (amministratore di fatto o di diritto) quando la società è effettiva e trae il vantaggio fiscale; l'eccezione è la società meramente fittizia o interposta, nel qual caso la sanzione può essere irrogata alla persona fisica che ha agito per conto della società.
art. 9, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Norma che regola la responsabilità per le sanzioni in concorso e la responsabilità personale; secondo la giurisprudenza citata, la sua applicabilità nei confronti dell'intraneus è esclusa quando opera l'art. 7, salvo il caso della società fittizia.
art. 2 (comma 2-bis introdotto), d.lgs. n. 472/1997 (modificato dal d.lgs. n. 87/2024)
"2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica... è esclusivamente a carico della società o ente. ... Se è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente ... sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto."
La modifica normativa conferma e recepisce l'orientamento giurisprudenziale: esclusione della responsabilità personale salvo che la società sia fittizia o interposta, nel qual caso la sanzione può riguardare il soggetto reale beneficiario.
art. 25, legge n. 218/1995 e modello Convenzione OCSE (art. 4)
Richiamati in relazione alla determinazione della fiscalità delle società estere e all'individuazione del domicilio fiscale/residenza fiscale della società straniera ai fini dell'assoggettamento all'imposizione italiana.
art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986
Criteri legislativi di collegamento per stabilire la residenza fiscale delle società; la Corte ricorda che l'accertamento della residenza fiscale in Italia non implica automaticamente la qualificazione della società come meramente fittizia.
artt. 2214 e 2220 c.c.; art. 14, d.P.R. n. 600/1973; art. 22, d.P.R. n. 633/1972
Norme richiamate per ribadire che la tenuta e conservazione della contabilità sono obblighi strutturali dell'impresa/società e rientrano nel rapporto fiscale proprio della persona giuridica.
Massime di principio
- Principio generale: le sanzioni fiscali relative al rapporto tributario proprio di società con personalità giuridica gravano esclusivamente sulla persona giuridica (art. 7 d.l. 269/2003), compresi gli obblighi formali come la tenuta della contabilità.
- Eccezione: l'amministratore di fatto o altro intraneus risponde personalmente solo se è provato che la società è meramente fittizia o interposta (mero schermo) e che l'illecito ha perseguito un vantaggio personale del reale dominus.
- Onere probatorio: per ricondurre la responsabilità alla persona fisica è necessario un concreto accertamento (anche indiziario) dell'inesistenza effettiva della società come centro autonomo di interessi; l'affermazione meramente generica della fittizietà è insufficiente.
- Esterovestizione vs. fittizietà: l'accertamento che una società abbia la residenza fiscale in Italia (es. per centro degli interessi) o che la sua sede estera sia fittizia non implica automaticamente che la società sia un mero schermo giuridico; sono piani distinti che richiedono valutazioni separate.
- Coerenza dell'azione amministrativa: atti impositivi precedenti dell'Amministrazione diretti esclusivamente alla società possono indebolire la tesi che la stessa sia stata fin dall'inizio un'entità fittizia posta a favore di persone fisiche.
- Effetto della riforma (d.lgs. n. 87/2024): la novella codifica e rafforza l'orientamento secondo cui la sanzione pecuniaria è a carico della società salvo accertamento della fittizietà/interposizione.
- Prassi difensiva consigliata: in casi analoghi, dimostrare che la società è effettivamente operativa (organizzazione, asset, decisioni dei soci, corrispondenza societaria) e che il vantaggio è rimasto alla persona giuridica; per l'Amministrazione, raccogliere prove specifiche e articolate della fittizietà/interposizione prima di contestare responsabilità personali.
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