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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12613/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, emesso dal Comune nei confronti di una contribuente per un immobile sito nel territorio comunale di Ciampino, al quale si accedeva da una strada ricadente nel Comune di Roma. La contribuente aveva sostenuto di avere diritto all’agevolazione per abitazione principale; la CTP aveva respinto il ricorso ritenendo non provata la residenza in Ciampino, risultando invece la residenza a Roma. La CTR, in riforma, aveva accolto l’appello annullando l’atto e affermando, in sostanza, che l’ufficio avrebbe dovuto annullare in autotutela l’avviso e regolarizzare d’ufficio la residenza della contribuente, condannando il Comune anche per lite temeraria. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile; violazione della disciplina IMU e dell’anagrafe, sostenendo che il beneficio richiede la residenza anagrafica nel Comune in cui è situato l’immobile e che la sola circostanza dell’accesso da strada sita in altro Comune non è decisiva; travisamento delle risultanze anagrafiche, poiché la contribuente risultava iscritta a Roma e aveva chiesto l’iscrizione a Ciampino solo nel 2018; violazione dell’art. 96 c.p.c. per la condanna per lite temeraria senza prova di dolo o colpa grave.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, osservando che, per il riconoscimento dell’agevolazione IMU sull’abitazione principale, è necessaria la residenza anagrafica nel Comune ove è sito l’immobile, oltre alla dimora abituale, e che nel caso concreto era pacifico che la contribuente fosse iscritta all’anagrafe del Comune di Roma all’epoca dei fatti. Ha inoltre ritenuto erronea l’affermazione della CTR secondo cui l’iscrizione anagrafica avrebbe dovuto essere effettuata d’ufficio, poiché l’ordinamento prevede l’iscrizione ad istanza di parte. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo è stato accolto perché la condanna per lite temeraria presuppone la prova del dolo o della colpa grave, non ravvisata nel caso. La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento. Le spese del merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della resistente.

Norme richiamate

  • art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214

    «Per abitazione principale si intende l'immobile ... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»

    Il beneficio IMU per abitazione principale richiede, oltre alla dimora abituale, la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l’immobile tassato.

  • art. 2 L. 24 dicembre 1954, n. 1228

    «È fatto obbligo ad ognuno di chiedere ... la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale»

    L’iscrizione anagrafica avviene su richiesta dell’interessato e non d’ufficio.

  • d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

    Richiamato insieme alla disciplina anagrafica per confermare che la residenza va dichiarata secondo le regole dell’anagrafe.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata a sostegno della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione nel processo tributario.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Richiamato per censurare la mancanza di motivazione della decisione impugnata.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come parametro sul diritto a una decisione motivata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per denunciare il travisamento della prova documentale anagrafica.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l’erronea valutazione delle prove documentali.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per lite temeraria richiede la prova del dolo o della colpa grave.

  • art. 16 Cost.

    Richiamato dalla CTR, ma la Cassazione esclude che il diritto alla libera circolazione comporti l’iscrizione anagrafica d’ufficio.

  • art. 45 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato dalla CTR, ma ritenuto non idoneo a fondare un obbligo di iscrizione anagrafica d’ufficio.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento dell’agevolazione IMU sull’abitazione principale è necessario che il possessore e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risultino anagraficamente residenti nel Comune in cui l’immobile è ubicato.
  • La residenza anagrafica non può essere sostituita da valutazioni equitative o da considerazioni sul luogo di accesso all’immobile: ciò che rileva è il dato anagrafico risultante al tempo d’imposta.
  • L’iscrizione all’anagrafe comunale è, di regola, un adempimento a domanda dell’interessato e non può essere ordinata d’ufficio dal giudice o dall’amministrazione in funzione sanante del presupposto tributario.
  • La condanna per lite temeraria richiede una prova specifica del dolo o della colpa grave della parte soccombente; in mancanza, la statuizione è illegittima.
  • Quando la decisione di merito è erronea solo in diritto e non richiede ulteriori accertamenti fattuali, la Cassazione può decidere la causa nel merito rigettando l’originaria domanda del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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