Cassazione Civile, Ordinanza n. 05983/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla convalida del trattenimento di uno straniero presso un CPR, disposta dal Tribunale di Torino su richiesta della Questura dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale mentre l'interessato era già trattenuto in esecuzione di precedenti provvedimenti espulsivi. Il ricorrente sostiene che la convalida sia illegittima perché il decreto di espulsione presupposto sarebbe a sua volta viziato: in particolare contesta il primo decreto prefettizio, ritenuto fondato erroneamente sulla sottrazione ai controlli di frontiera, e afferma che l'illegittimità di tale atto si sarebbe riverberata sul successivo decreto di Pavia e quindi sul trattenimento convalidato. Denuncia inoltre la violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. n. 286/1998, deducendo che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare l'illegittimità derivata del provvedimento presupposto e che un atto dipendente non può restare in vita se il presupposto è invalido.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In via preliminare rileva anche l'inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero e della Questura, effettuata con atto che non ha i requisiti del controricorso. Nel merito, la Corte osserva che il trattenimento convalidato dal Tribunale traeva fondamento dal decreto espulsivo del Prefetto di Pavia e dal successivo ordine di trattenimento emesso dopo la domanda di protezione internazionale, ritenuta dal giudice di merito pretestuosa e strumentale. Il motivo di ricorso non si confronta con tale ratio decidendi, poiché insiste sull'illegittimità del precedente decreto di Ragusa senza considerare che esso non risultava impugnato ed era divenuto definitivo. La Corte richiama inoltre il principio secondo cui, nel sindacare la convalida del trattenimento, il giudice deve verificare anche l'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo e la sua manifesta illegittimità, ma nel caso concreto la censura non supera il rilievo della definitività del primo decreto e della legittimità del secondo trattenimento fondato sul decreto di Pavia. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa delle amministrazioni costituite tardivamente; viene disposto il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
La costituzione della parte intimata ai soli fini della partecipazione all'udienza non sostituisce il controricorso, che deve contenere i motivi di diritto a pena di inammissibilità.
art. 366 c.p.c.
Il controricorso deve contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda; in difetto l'atto non è idoneo a produrre gli effetti del controricorso.
art. 10 d.lgs. n. 286/1998
È richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella disciplina dell'espulsione e del trattenimento, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 13 d.lgs. n. 286/1998
È la base normativa dell'espulsione e del relativo controllo giurisdizionale sul trattenimento; il giudice deve verificare l'esistenza, l'efficacia e la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto.
art. 14 d.lgs. n. 286/1998
L'ordine e il trattenimento trovano fondamento nel decreto di espulsione; il nuovo decreto emesso per violazione dell'ordine di allontanamento non richiede la rivalutazione di pericolosità e legami familiari oltre i limiti normativi indicati.
art. 6 d.lgs. n. 142/2015
Consente un nuovo trattenimento quando la domanda di protezione internazionale, presentata da uno straniero già trattenuto, sia ritenuta strumentale o dilatoria.
art. 5 d.lgs. n. 142/2015
È richiamato quale base del trattenimento successivo alla domanda di protezione internazionale ritenuta pretestuosa.
art. 13 D.P.R. n. 115/2002
Viene disposto, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso la convalida del trattenimento dello straniero, il motivo di ricorso deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi del provvedimento impugnato; la censura che ignori il fondamento effettivo della decisione è inammissibile.
- La verifica giudiziale sulla convalida del trattenimento non è limitata alla sola ricorrenza formale dei presupposti del trattenimento, ma si estende anche all'esistenza, efficacia e manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto, quale indefettibile base della privazione della libertà personale.
- Quando il provvedimento espulsivo presupposto non sia stato impugnato, esso diviene definitivo e non può essere rimesso in discussione in via indiretta se non nei limiti consentiti dalla verifica della manifesta illegittimità richiesta dal sindacato sul trattenimento.
- Il nuovo trattenimento disposto dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale può essere legittimamente convalidato se il giudice accerta che la domanda presenta carattere strumentale o dilatorio e che il trattenimento si fonda su un valido decreto di espulsione.
- L'atto con cui la parte intimata dichiara di costituirsi solo per partecipare all'udienza, senza svolgere le difese e senza contenere i motivi di diritto, non integra un controricorso e non produce gli effetti processuali di quest'ultimo.
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