Cassazione Civile, Ordinanza n. 20102/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un soggetto ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato il rigetto, da parte del Tribunale di Milano, del ricorso contro il provvedimento con cui l'INPS lo aveva iscritto d'ufficio alla Gestione separata per gli anni 2011 e 2012. In sede di legittimità sono stati proposti nove motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato la mancanza nel fascicolo del deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa eventuale notificazione, documento richiesto a pena di improcedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata, come prescritto dall'art. 369, secondo comma, c.p.c. Ha escluso che tale omissione potesse essere sanata mediante altri depositi documentali successivi o diversi. Non ha pronunciato sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese, e ha dato atto dell'obbligo del ricorrente, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, c.p.c.
"Insieme al ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità: 1) … 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta …"
Il mancato tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata completa di relata di notifica entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
Il deposito di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza non sana l'omesso deposito imposto dall'art. 369 c.p.c., che resta requisito autonomo e perentorio.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte richiama la disciplina dell'ulteriore contributo unificato conseguente all'esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, con la relata di notificazione se esistente, è un adempimento imposto a pena di improcedibilità e deve essere effettuato nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c.
- L'omissione del deposito della sentenza impugnata non è sanabile mediante depositi documentali successivi effettuati ai sensi dell'art. 372 c.p.c., poiché il termine dell'art. 369 c.p.c. ha natura perentoria e funzione selettiva delle impugnazioni.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- La declaratoria di improcedibilità comporta, ove dovuto, l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
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