Sentenza del 03/10/2024 n. 1154 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato rigettato; la sentenza di primo grado è confermata. L'appellante è condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre accessori per entrambi i gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Guardia di Finanza avviò una verifica per il 2015 e il P.V.C. rideterminò il reddito includendo proventi da vendite immobiliari risultanti da fatture, determinando evasione totale. L'Ufficio emise avviso di accertamento con maggiori imposte, sanzioni e interessi. La società propose istanza di adesione senza esito e quindi ricorso in CTP; il primo giudice respinse il ricorso. In appello la società denunciò (i) nullità per omesso esame della doglianza sull'illegittimità delle sanzioni imputate all'ex commercialista; (ii) omessa e insufficiente motivazione riguardo all'effetto di un presunto giudicato esterno (giudizio civile sulla nullità dei contratti di compravendita); e (iii) eccessiva sproporzione delle sanzioni. Il giudice d'appello ha esaminato i profili: ha ritenuto che l'appello fosse infondato perché la contribuente non dimostrò l'assenza di colpa propria (ovvero la fraudolenza o un'effettiva vigilanza esauriente sul professionista), che il giudizio civile invocato era successivo, tra parti diverse e non ancora definito con sentenza passata in cosa giudicata, quindi non pregiudicava l'accertamento fiscale; e che le sanzioni erano adeguatamente motivate nell'avviso (irrogate contestualmente e nel minimo edittale, con cumulo giuridico possibile).
Norme richiamate
Richiamato per affermare che, quando il giudice d'appello dichiari la nullità della sentenza di primo grado per motivi diversi da quelli tassativi che impongono la rimessione, il giudice d'appello deve decidere nel merito e non rimettere la causa al primo giudice.
Individua i casi in cui il processo tributario va rimesso alla Corte di Giustizia di I grado; l'omessa pronuncia su una domanda della parte non è tra questi, quindi l'appello decide il merito.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
L'obbligo di motivazione specifica delle sanzioni opera quando sono irrogate con atto separato; se le sanzioni sono contestate contestualmente all'atto di accertamento, la motivazione è assolta 'per relationem' se la pretesa fiscale è adeguatamente motivata.
Principio giurisprudenziale (Cassazione ord.) sulla responsabilità del contribuente per omissione del professionista
Cass. Sez. 5, Ord. n. 19422/2018; Cass. Sez. 6-5, Ord. n. 11832/2016
La prova dell'assenza di colpa grava sul contribuente: il mero affidamento al professionista non esclude la responsabilità fiscale; il contribuente deve dimostrare di aver vigilato adeguatamente o l'esistenza di comportamento fraudolento del professionista volto a celare l'inadempimento.
Principio giurisprudenziale sull'effetto del giudicato esterno
Cass. Sez. 3, Ord. n. 32370/2023; Cass. Sez. 5, Sent. n. 28973/2022
L'accertamento compiuto con sentenza passata in cosa giudicata su un punto decisivo preclude il riesame dello stesso punto in giudizi tra le stesse parti; tuttavia il giudicato esterno vale solo se formato anteriormente, tra le stesse parti e riguardi questioni decisive e già definite.
Principio giurisprudenziale sulla motivazione delle sanzioni con l'atto di accertamento
Cass. Sez. 5, Ord. n. 11610/2021
Se la sanzione è contestata con l'atto di accertamento, la motivazione è soddisfatta dall'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto contenute in detto atto; non è quindi sempre necessario un atto separato di motivazione.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni, il contribuente che invoca la colpa del professionista deve provare la propria diligenza e la fraudolenza del professionista; il mero affidamento non è sufficiente.
- Il giudice d'appello che rileva omissioni o vizi nella sentenza di primo grado, se non ricorrono i casi tassativi di rimessione, deve decidere il merito e non rimandare la causa.
- Il giudicato esterno preclude il riesame di questioni già decise solo se la pronuncia che lo ha formato è antecedente, tra le stesse parti, definitiva e concerne un punto decisivo comune; un giudizio civile successivo o tra parti diverse non annulla un avviso di accertamento.
- Le sanzioni tributarie irrogate contestualmente all'avviso di accertamento possono essere motivate 'per relationem' dall'atto di accertamento stesso; la presenza nel provvedimento dell'indicazione della norma, dell'importo e della ragione del calcolo soddisfa l'obbligo motivazionale quando non vi è atto separato.
- La proporzionalità della sanzione va valutata rispetto ai limiti edittali: l'irrogazione al minimo edittale e il ricorso al cumulo giuridico anziché al cumulo materiale sono elementi che favoriscono la legittimità della misura sanzionatoria.
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