Sentenza del 02/10/2024 n. 1030 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, nei giudizi riuniti relativi agli anni d’imposta 2017-2020, avvisi di accertamento e atti di recupero concernenti costi fatturati da Società_1, crediti d’imposta per ricerca e sviluppo e crediti utilizzati in compensazione. L’Ufficio riteneva che le prestazioni fatturate fossero oggettivamente inesistenti, poiché Società_1 non disponeva delle risorse necessarie per eseguirle, e che i progetti R&S fossero privi di originalità e innovatività. La ricorrente contestava, tra l’altro, la prova dell’inesistenza delle operazioni, la mancata acquisizione del parere MISE, le commistioni societarie e gli elementi del PVC, il disconoscimento di costi e quote di ammortamento e l’irrogazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi e li ha respinti tutti. Ha ritenuto che l’Ufficio avesse provato l’inesistenza oggettiva delle prestazioni anche tramite presunzioni e che la società non avesse fornito prova concreta della loro effettiva esecuzione né dei requisiti sostanziali e tecnici dei progetti R&S. Fatture, pagamenti e regolarità contabile non erano sufficienti; sono stati valorizzati, tra gli altri elementi, l’assenza di personale e strutture in capo a Società_1, le anomalie nei tempi di fatturazione e pagamento, le commistioni societarie, le dichiarazioni dei dipendenti e la mancanza di novità dei progetti. La richiesta del parere MISE è stata ritenuta facoltativa e non necessaria nel caso concreto. Confermati i recuperi fiscali e dei crediti compensati, nonché le sanzioni; nessuna difficoltà interpretativa idonea a escluderle è stata riconosciuta. La ricorrente è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate €20.000 complessivi per spese processuali. Il testo non specifica il dettaglio degli importi recuperati per ciascun atto.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione dimostra, anche con presunzioni semplici, che le operazioni sono oggettivamente inesistenti, spetta al contribuente provare che le prestazioni siano state realmente eseguite. La sola esistenza di fatture, pagamenti e registrazioni contabili formalmente regolari non basta.
- Per ottenere un credito d’imposta R&S occorre dimostrare non solo la corretta documentazione dei costi, ma anche l’effettività dell’attività e la sua novità o innovatività rispetto allo stato dell’arte, con elementi tecnici idonei a descrivere obiettivi, metodo, incertezze e risultati attesi.
- Il parere tecnico del MISE non è automaticamente obbligatorio: secondo la decisione, può essere richiesto dall’Ufficio come supporto nei casi di particolare complessità, ma la sua mancata acquisizione non determina di per sé la nullità dell’accertamento.
- Le anomalie temporali tra prestazioni, fatture e pagamenti, l’indisponibilità di personale o strutture presso il fornitore, le incongruenze nei timesheet e i rapporti gestionali tra le società possono concorrere, nel loro insieme, a fondare la prova presuntiva dell’inesistenza delle operazioni.
- La regolarità formale o la certificazione contabile non sostituiscono la prova sostanziale dei presupposti del beneficio fiscale; inoltre, in questa decisione la mera difficoltà interpretativa non ha escluso le sanzioni, essendo la disciplina ritenuta chiara.
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