Sentenza del 03/10/2024 n. 704 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di liquidazione relativo a scrittura privata del 29/10/2020 con cui Nominativo_1 ha riconosciuto l'estraneità ai propri bisogni personali del diritto reale di abitazione e ha autorizzato l'annotazione dell'estinzione del diritto. L'atto non specificava il titolare della nuda proprietà e non prevedeva corrispettivo; era strumento per porre fine a una lite con la ex coniuge. L'Agenzia ha ritenuto che la rinuncia determinasse l'accrescimento della nuda proprietà a favore della nuda proprietaria (ex coniuge) e, poiché priva di corrispettivo, costituisse donazione indiretta soggetta a imposta proporzionale di registro e alle imposte ipotecarie e catastali. Questioni formali sollevate dal resistente: natura confessoria della dichiarazione, assenza di effetti per mancata trascrizione e conoscenza della beneficiaria, e mancata natura gratuita essendo finalizzata alla composizione della lite.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia e riformato la sentenza di primo grado, ritenendo fondata la qualificazione fiscale dell'atto come rinuncia suscettibile di assoggettamento a imposta proporzionale (equivalente, ai fini fiscali, a un atto traslativo/donazione). Ha affermato la validità della firma a stampa del dirigente e della relativa delega, la natura di imposta principale della pretesa tributaria, l'irrilevanza della causa o del motivo privatistico (es. fine lite) ai fini dell'imposizione, l'irrilevanza dell'assenza di accettazione del beneficiario e dell'assenza di trascrizione rispetto al presupposto impositivo (anche se ciò può incidere sull'opponibilità ai terzi). Ha respinto l'appello incidentale del resistente e condannato l'appellato (resistente) a rimborsare all'ufficio le spese di giudizio, liquidate in € 5.209,50.
Norme richiamate
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 87
La corte ha ritenuto che la firma a stampa del dirigente, in presenza di valida delega e se prodotta da sistemi informativi automatizzati, sia conforme alla norma e quindi idonea anche sugli avvisi dell'ufficio.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico imposta di registro), art. 42 e Tariffa parte I art. 1
Distinzione tra imposta principale, imposta suppletiva e imposta complementare; applicabilità dell'imposta proporzionale agli atti traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi. La rinuncia è valutata per i suoi effetti economici e giuridici e può essere assoggettata ad imposta proporzionale.
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla L. n. 286 del 2006
Ha reintrodotto l'assoggettamento all'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a titolo gratuito, specificando che la rinuncia a diritti reali costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta di donazione.
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico imposte sulle successioni e donazioni)
Richiamato come quadro normativo dell'imposta sulle donazioni, che si applica anche alle donazioni indirette/trasferimenti a titolo gratuito ricostruiti fiscalmente.
Testo unico delle imposte ipotecarie e catastali (TUIC), cit. come TUIC n. 347 del 1990, art. 1
Collega l'imposta ipotecaria e catastale alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o delle successioni e donazioni; quindi la rinuncia soggetta a imposta di registro comporta anche l'assoggettamento alle imposte ipocatastali in misura proporzionale.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 28 del 2008
Prassi amministrativa che include tra gli atti a titolo gratuito le rinunce pure e semplici ai diritti reali quando la causa non sia costituita da una controprestazione economicamente rilevante; il notaio è vincolato a tale indicazione.
Risoluzione Agenzia delle Entrate 16 febbraio 2007, n. 25
Ha precisato che l'atto di rinuncia a titolo gratuito del diritto di usufrutto configura una donazione indiretta soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecarie e catastali.
Massime di principio
- La rinuncia volontaria a un diritto reale di godimento (es. usufrutto, abitazione) può essere valutata fiscalmente come trasferimento/donazione e quindi essere soggetta a imposta proporzionale anche se l'atto è unilaterale e privo di corrispettivo.
- Per l'imposizione fiscale rilevano gli effetti economici e giuridici dell'atto (espansione della proprietà altrui), non il motivo privato che ha indotto la rinuncia (es. composizione di una lite): la causa soggettiva non esclude automaticamente l'assoggettamento.
- Non è necessaria l'accettazione formale del beneficiario perché l'effetto di consolidazione/conseguente accrescimento della sfera patrimoniale del terzo discende ex lege dalla rinuncia e può costituire base imponibile.
- L'assenza di trascrizione o di pubblicità dell'atto può incidere sull'opponibilità ai terzi, ma non impedisce l'emergere del presupposto impositivo e quindi l'accertamento fiscale nei confronti del soggetto che ha effettuato la rinuncia o, per rivalsa, nei confronti del notaio.
- La qualificazione dell'imposta (principale, suppletiva, complementare) è rilevante: l'Agenzia può chiedere imposta principale quando si tratta di imposta dovuta in relazione agli effetti giuridici prodotti dall'atto al momento della registrazione/trascrizione o per correzioni concernenti l'autoliquidazione.
- La firma a stampa del dirigente e l'apposita delega, se conformi alla normativa e alla prassi, rendono valido l'atto impositivo anche se non firmato manualmente.
- In casi similari è utile che il soggetto che rinuncia documenti la presenza di una controprestazione o di una causa esterna non gratuita se intende opporsi alla qualificazione come atto a titolo gratuito; in mancanza, grava sul contribuente la dimostrazione della non gratuità.
- Se ricevete un avviso di liquidazione per una rinuncia a diritto reale, valutare tempestivamente ricorso e, parallelamente, raccogliere prove sulla causa e su eventuali corrispettivi o accordi che dimostrino la non gratuita natura dell'atto.
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