Sentenza del 02/10/2024 n. 25932 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tassazione TIA 1 delle superfici detenute da Ceva Logistics presso il Comune di Castel San Pietro Terme e, in particolare, l’esclusione delle aree che producevano rifiuti speciali smaltiti autonomamente. Dopo che la Cassazione, con sentenza n. 8205 del 2 marzo 2022, aveva cassato la precedente decisione chiedendo di accertare concretamente quali superfici fossero esenti e quali soggette alla quota fissa e variabile, il giudice di rinvio aveva accolto l’appello di HERA senza svolgere tale analisi. Ceva ha quindi proposto ricorso per cassazione: con il primo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per totale assenza di motivazione; con il secondo ha lamentato la violazione della disciplina della TIA e della normativa e regolamentazione sui rifiuti, per aver assoggettato a tassazione tutte le aree senza distinguere quelle esenti.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità: il ricorso era autosufficiente e indicava adeguatamente i fatti e gli atti richiamati. Ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza di rinvio perché si era limitata a riportare passaggi della precedente pronuncia della Cassazione e ad accogliere l’appello di HERA, senza ricostruire i fatti né applicare i principi alle singole superfici. Il giudice avrebbe dovuto distinguere, sulla base delle prove, le aree produttive di rifiuti speciali autonomamente smaltiti da quelle produttive di rifiuti urbani, nonché valutare separatamente la quota fissa e quella variabile della TIA 1. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità; non è stata quindi decisa definitivamente la debenza del tributo sulle singole aree.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 366 , comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
Il ricorso per cassazione non deve riprodurre integralmente ogni atto o documento: è sufficiente indicarne con precisione il contenuto rilevante e segnalare dove si trova nel fascicolo di merito.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza oggi impugnata si limita a riportare stralci della decisione della Cassazione e ad accogliere totalmente l'appello della HERA Spa senza accertare, in fatto, le aree escluse, produttive di rifiuti speciali autonomamente smaltiti. La sentenza, pertanto, ha una carenza assoluta di motivazione non avendo compiuto nessuna analisi della situazione complessiva delle aree sottoposte a tassazione.
La totale mancanza di un percorso motivazionale riferito ai fatti concreti integra il vizio denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e comporta la nullità della sentenza.
La pronuncia richiama la disposizione nell’ambito della censura di nullità per difetto assoluto di motivazione e ritiene che una decisione priva dell’esame della fattispecie concreta non soddisfi il requisito motivazionale.
La Corte di merito avrebbe dovuto dar conto dell'applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella decisione di annullamento nella fattispecie concreta distinguendo, in relazione alle prove delle parti, le aree tassabili da quelle esenti, individuando i presupposti di fatto per l'applicazione della TIA 1, per la quota fissa e per quella variabile.
Nella controversia relativa alla TIA 1, l’assoggettamento delle superfici deve essere deciso sulla base di un accertamento concreto delle aree e dei presupposti del tributo, distinguendo la quota fissa da quella variabile.
Art. 1, comma 649, della legge 147/2013
La disposizione è richiamata tra le norme invocate dalla contribuente per l’esclusione delle superfici interessate da rifiuti speciali; la Cassazione non ne decide direttamente l’applicazione, avendo assorbito il motivo di merito.
Art. 111 Cost.
È richiamato dalla contribuente a sostegno della censura sulla mancanza di motivazione; la decisione accoglie la censura per l’assenza di un esame concreto e comprensibile della fattispecie.
Massime di principio
- Quando una causa è rinviata dopo una cassazione, il giudice di rinvio deve applicare i principi indicati dalla Cassazione ai fatti concreti e spiegare il collegamento tra prove, fatti e conclusione: non basta riportare la pronuncia rescindente o dichiarare accolto un appello.
- Nelle controversie sulla TIA 1 relative a insediamenti che producono sia rifiuti speciali sia rifiuti urbani, la presenza di rifiuti speciali in alcune aree non rende automaticamente esenti tutte le superfici. Occorre individuare con precisione le aree interessate e valutare separatamente la tassabilità e le componenti fissa e variabile del tributo.
- Chi invoca l’esenzione per superfici produttive di rifiuti speciali deve provare e delimitare le superfici per le quali chiede il regime di favore; la sola prova riferita a una parte non specificata dell’insediamento non consente di estendere l’esenzione all’intero immobile.
- La motivazione per relationem a una decisione precedente può evitare di ripetere argomentazioni giuridiche, ma non sostituisce l’esame dei fatti del caso né la spiegazione della loro riconducibilità al principio richiamato.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non impone la trascrizione integrale degli atti: occorre però indicare puntualmente il contenuto rilevante e la loro presenza nel fascicolo di merito.
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