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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34557/2022 del 19/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la nuova sentenza di appello resa in sede di rinvio in seguito ad annullamento parziale della Cassazione. I motivi di ricorso denunciavano: violazione del principio del ne bis in idem e della formazione progressiva del giudicato (art.69 e artt.133 c.p. rispetto all'applicazione dell'aggravante di cui all'art.219 r.d. 267/1942); inosservanza e carenze motivazionali ai sensi dell'art.627 c.p.p. nella valutazione e quantificazione delle pene accessorie (art.216 r.d. 267/1942); uso di elementi già valutati per reati diversi nella determinazione delle pene accessorie; carenza di motivazione rispetto al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e alla determinazione della durata delle pene accessorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi delle imputate ritenendoli infondati. Ha confermato che la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha rispettato le indicazioni della precedente sentenza di annullamento: ha dato rilievo al versamento di €50.000 alla curatela fallimentare e alla condotta collaborativa delle imputate, ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena principale nella misura di tre anni di reclusione per ciascuna imputata oltre alle altre statuizioni già confermate; ha fissato le pene accessorie nella misura di cinque anni per ciascuna. La Cassazione ha escluso violazioni del ne bis in idem e carenze motivazionali rilevanti, confermando il giudicato sulle restanti parti della condanna. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art.219, comma 2, n.1 e n.2

    art.219, secondo comma, n. 1/2, r.d. n. 267/1942

    La circostanza aggravante di continuazione fallimentare si applica e va sottoposta al giudizio di bilanciamento con le eventuali attenuanti rispetto al più grave delitto di bancarotta fraudolenta; formalmente la bancarotta semplice si converte in aggravante e il bilanciamento riguarda il reato più grave.

  • R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare), art.216, ultimo comma

    art.216, ultimo comma, r.d. n. 267/1942

    Le pene accessorie previste per la bancarotta possono essere determinate nella misura superiore alla media edittale solo con specifica motivazione che valuti i criteri soggettivi e oggettivi ex art.133 c.p.; il giudice deve motivare con riferimento alla funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena.

  • Codice penale, art.133

    I criteri per la quantificazione della pena (parametri soggettivi e oggettivi) devono essere valutati e motivati anche quando si determinano le pene accessorie, soprattutto se si supera la misura media edittale.

  • Codice penale, art.69 (ne bis in idem)

    Il principio del ne bis in idem sostanziale impedisce doppie punizioni per lo stesso fatto; tuttavia, in presenza di un rinvio limitato ad aspetti specifici (bilanciamento e pene accessorie), la rideterminazione della pena entro i limiti lasciati liberi dalla Cassazione non comporta violazione del ne bis in idem.

  • Codice di procedura penale, art.627

    Il giudice del rinvio deve attenersi alle istruzioni della Cassazione e motivare conformemente allo schema indicato nella sentenza di annullamento; la Corte territoriale è tenuta a giustificare le valutazioni compiute nel nuovo esame.

  • Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. b) ed e)

    art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Norme che regolano i motivi di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), utilizzate per censurare la sentenza di rinvio; la Corte le ha ritenute infondate nel caso di specie.

  • Codice di procedura penale, art.616

    Prevede la condanna alle spese processuali in favore della parte resistente; applicata alle ricorrenti per il rigetto dei ricorsi.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.23, comma 8

    art.23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137

    Ha consentito al Pubblico ministero di formulare requisitoria in Corte di Cassazione e concludere per l'inammissibilità dei ricorsi; citato in relazione alla posizione del P.M. nella fase di legittimità.

Massime di principio

  • Quando la Cassazione annulla parzialmente una sentenza e dispone il rinvio limitato ad aspetti specifici (es. bilanciamento delle circostanze e determinazione delle pene accessorie), il giudice del rinvio è vincolato alle indicazioni della Suprema Corte e può riconsiderare solo le questioni indicate; valutazioni non impugnate formano giudicato.
  • Il versamento di somme a titolo risarcitorio alla curatela fallimentare o la revoca/ritiro della costituzione di parte civile possono costituire condotte riparatorie rilevanti nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e nella quantificazione delle pene accessorie.
  • La determinazione delle pene accessorie oltre la misura media edittale richiede motivazione specifica che valuti i criteri soggettivi e oggettivi ex art.133 c.p., tenendo conto delle funzioni rieducativa, retributiva e preventiva della pena; motivazioni generiche sulla gravità del danno non sono sufficienti.
  • La circostanza aggravante di continuazione nell'ambito della bancarotta va sottoposta al medesimo giudizio di bilanciamento e non può essere applicata meccanicamente senza considerare eventuali attenuanti equivalenti.
  • Le doglianze di violazione del ne bis in idem devono essere valutate alla luce del concreto contenuto della sentenza di annullamento: se la Cassazione non ha indicato limiti precisi di riduzione, il giudice del rinvio ha margine di discrezionalità purché motivi adeguatamente.
  • Un travisamento dei fatti per omissione di elementi rilevanti (ad es. pagamento risarcitorio comunicato in sede d'appello) può giustificare annullamento parziale per carenza di motivazione; al contrario, una corretta valutazione di tali atti in sede di rinvio può sanare il vizio.

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