Sentenza del 13/04/2016 n. 7286 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la tardiva emissione delle fatture IVA relative agli anni 2001 e 2002. Secondo l'Ufficio, la società avrebbe dovuto emettere le fatture al momento del rilascio delle cambiali ricevute quale corrispettivo per prestazioni di servizi, oppure almeno al momento della girata o dello sconto degli effetti. La società, invece, aveva emesso le fatture al momento dell'effettivo pagamento delle cambiali da parte del debitore. In Cassazione l'Agenzia denunciava la violazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 38, 43 e 46 del R.D. n. 1669 del 1933.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità dell'unico motivo. Il quesito di diritto formulato dall'Agenzia non era sufficientemente chiaro, autosufficiente e pertinente rispetto alla concreta controversia, come richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. Inoltre, il quesito introduceva questioni nuove riguardanti la girata o lo sconto della cambiale e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla distinzione tra cambiale pagabile a vista e cambiale con scadenza futura. La Corte ha quindi confermato l'esito favorevole alla società e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800,00, oltre accessori e Euro 150,00 per spese borsuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3
La norma disciplina il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi ai fini IVA e, conseguentemente, il momento in cui sorge l'obbligo di fatturazione. Nel caso concreto, la Corte non ha definito nel merito la corretta applicazione della norma, poiché il motivo dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21
La norma riguarda l'obbligo e le modalità di emissione della fattura. Anche rispetto a tale disposizione, la Corte non ha pronunciato una decisione sostanziale definitiva, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso.
R.D. n. 1669 del 1933, artt. 38, 43 e 46
Le disposizioni riguardano la disciplina della cambiale, inclusi profili relativi alla scadenza, alla circolazione e agli effetti dell'inadempimento. La sentenza di merito, richiamata dalla Cassazione, aveva qualificato la cambiale non pagabile a vista come strumento di credito e garanzia, non come immediato strumento di pagamento.
La norma, applicabile ratione temporis, richiedeva che il quesito di diritto posto a fondamento del ricorso per cassazione fosse chiaro, autosufficiente, pertinente alla fattispecie concreta e idoneo a individuare l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata. La violazione di tali requisiti ha determinato l'inammissibilità del motivo.
Artt. 370 e 377, comma 2, c.p.c.
Le disposizioni richiamate disciplinano la costituzione della parte intimata nel giudizio di cassazione. IPA PRECAST S.p.A. si è costituita ai fini e per gli effetti previsti da tali norme.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare con chiarezza la specifica regola di diritto che si assume violata; quesiti generici, non autosufficienti o riferiti a questioni nuove possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Quando la sentenza impugnata fonda la propria decisione sulla qualificazione della cambiale come strumento di credito e garanzia, il ricorrente deve contestare direttamente tale ratio decidendi, spiegando perché essa sia giuridicamente errata.
- Non è sufficiente prospettare in astratto una diversa disciplina della fatturazione: occorre collegare la censura ai fatti concretamente accertati, indicando se le cambiali fossero pagabili a vista, a scadenza futura, girate o scontate.
- La decisione non stabilisce in via generale e definitiva il momento di emissione della fattura in presenza di cambiali, poiché il ricorso è stato rigettato per ragioni processuali. Pertanto, situazioni analoghe devono essere valutate alla luce delle caratteristiche dell'effetto cambiario e dell'effettivo momento di pagamento o di circolazione, oltre che della disciplina IVA applicabile.
- La parte vittoriosa in Cassazione può ottenere la rifusione delle spese processuali, anche quando il rigetto del ricorso dipende dall'inammissibilità del motivo anziché da una decisione pienamente di merito.
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