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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32486/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito per contributi e somme aggiuntive, riferito a due lavoratrici impiegate presso un'unità produttiva della società ricorrente nel periodo 1.9.2010-31.7.2012. L'atto traeva origine da un verbale ispettivo che aveva riqualificato come subordinati i rapporti formalmente qualificati come associazione in partecipazione. I giudici di merito avevano ritenuto simulati i contratti, valorizzando la mancata partecipazione delle lavoratrici alle perdite e l'insussistenza di una reale partecipazione agli utili, oltre alle risultanze istruttorie ritenute coerenti con la non genuinità del rapporto. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2549, 2552 e 2553 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse attribuito rilievo a requisiti non richiesti dalla legge per l'associazione in partecipazione, come la partecipazione alle perdite e alla gestione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale si fosse fermata al nomen iuris e al dato testuale del contratto senza verificare la concreta esecuzione del rapporto; con il terzo, proposto in via subordinata, ha dedotto violazione dell'art. 437 c.p.c. e dell'art. 116, comma 8, L. 388/2000, censurando il calcolo delle sanzioni civili dopo la compensazione dei contributi già versati alla Gestione Separata, perché la riduzione dei contributi omessi avrebbe dovuto comportare anche una riduzione proporzionale delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbito il terzo motivo, proposto in via subordinata. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bologna e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame del gravame, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha chiarito che, ai fini della distinzione tra associazione in partecipazione con apporto di lavoro e lavoro subordinato, non sono di per sé determinanti la mancata partecipazione alle perdite, la mancanza di un controllo gestionale o la commisurazione della partecipazione a elementi diversi dall'utile netto; occorre invece una verifica concreta e rigorosa della reale attuazione del rapporto, al fine di stabilire se vi sia stato o meno assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo tipico della subordinazione.

Norme richiamate

  • art. 2549 c.c.

    richiamato per delimitare la disciplina dell'associazione in partecipazione e i suoi elementi essenziali

  • art. 2552 c.c.

    richiamato per escludere che la mancanza di effettivo controllo gestionale sia elemento decisivo per negare la genuinità del contratto

  • art. 2553 c.c.

    richiamato per affermare che le parti possono determinare la misura della partecipazione agli utili

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per censurare l'omesso esame delle risultanze istruttorie e la valorizzazione esclusiva del testo contrattuale

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla dedotta errata quantificazione delle sanzioni civili

  • art. 116, comma 8, L. 388/2000

    richiamato nel terzo motivo per contestare il criterio di calcolo delle sanzioni civili dopo la compensazione dei contributi

  • art. 2094 c.c.

    richiamato per individuare il paradigma della subordinazione, che richiede assoggettamento al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro

Massime di principio

  • Nella distinzione tra associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa e lavoro subordinato, il giudice deve effettuare un accertamento in concreto delle modalità di esecuzione del rapporto, verificando se gli elementi fattuali siano coerenti con il contratto formalmente stipulato.
  • La qualificazione del rapporto non può fondarsi in modo automatico sulla sola mancanza di partecipazione alle perdite, sulla diversa modalità di calcolo della partecipazione agli utili o sull'assenza di un controllo gestionale pieno da parte dell'associato.
  • Per negare o riconoscere la subordinazione occorre accertare se il prestatore sia stato effettivamente assoggettato al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale.
  • In caso di contrasto tra nomen iuris e comportamento effettivo delle parti, prevalgono i dati fattuali relativi alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, purché il giudizio di merito sia condotto con motivazione rigorosa.
  • La mera esclusione, nello schema negoziale, di alcuni indici tipici dell'associazione in partecipazione non consente di presumere automaticamente la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in assenza di specifico accertamento del relativo paradigma legale.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineContributi previdenzialiInadempimento
RamiLavoroPrevidenzaObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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