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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12775/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (possessore)

La controversia

La controversia nasce dal possesso di una cantina ubicata in Cave. Un soggetto aveva acquistato il bene con decreto di trasferimento ed era stato immesso nel possesso dall'ufficiale giudiziario. Successivamente lamentava che un terzo, quale autore materiale, e l'odierno ricorrente, quale autore morale, avessero rimosso e sostituito il lucchetto apposto dall'ufficiale giudiziario, impedendogli di fatto l'uso del locale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda possessoria e la Corte d'appello, in riforma, aveva invece condannato al rilascio e alla rimozione del lucchetto, ritenendo che il ricorrente non avesse alcun titolo idoneo a giustificare il possesso e che lo spoglio fosse connotato almeno da colpa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1168 e 2697 c.c., degli artt. 116, 132 e 156 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che i giudici di merito non avessero correttamente verificato gli elementi oggettivo e soggettivo dello spoglio e avessero presunto la consapevolezza dello spoglio senza prova; 2) nullità della sentenza per motivazione illogica, assumendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione sulla sola sostituzione del lucchetto senza accertare la ragione del malfunzionamento della chiave e senza dimostrare la consapevolezza della immissione nel possesso altrui.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondata la commistione tra censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, osservando che il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove. Quanto al vizio di motivazione, ha rilevato che la sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente e logicamente coerente, avendo spiegato perché il ricorrente non avesse un titolo legittimante il possesso e perché la condotta di sostituzione del lucchetto fosse stata sorretta almeno da colpa. Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che nello spoglio possessori la condotta illecita deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe su chi agisce in reintegrazione, ma che l'accertamento dell'elemento soggettivo è riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. Il ricorso è stato quindi respinto; non sono state liquidate spese per mancata difesa degli intimati, ma il ricorrente è stato condannato a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 96 c.p.c. ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1168 c.c.

    È richiamato per definire la tutela possessoria di reintegrazione e i presupposti dello spoglio.

  • art. 2697 c.c.

    La prova degli elementi dello spoglio, incluso l'elemento soggettivo, grava su chi propone la domanda di reintegrazione.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove appartiene al merito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo nei casi di mancanza o anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 156, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze sulla motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale".

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte precisa che non è ammessa la commistione tra violazione di legge e vizio di motivazione e che il n. 5 consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa secondo la procedura camerale semplificata prevista dalla norma, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie richiamate dalla Corte.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    La Corte applica la condanna sanzionatoria in favore della Cassa delle ammende, anche in assenza di difese degli intimati, richiamando la funzione deterrente della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentita la mescolanza indistinta di censure ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.: la deduzione deve essere autonomamente e chiaramente ricondotta al vizio effettivamente denunciato.
  • Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle sole anomalie motivazionali che integrano violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione in quanto tali.
  • Nelle azioni possessorie di reintegrazione, lo spoglio è illecito se sorretto da dolo o colpa; l'onere di allegare e provare tale elemento soggettivo grava sul ricorrente che chiede la tutela possessoria.
  • L'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo dello spoglio e la valutazione delle prove sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione logica e sufficiente.
  • Il ricorrente per cassazione non può ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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