Cassazione Penale, Ordinanza n. 01874/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia presentata dal difensore munito di procura speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui l'art. 616 c.p.p. si applica a tutte le ipotesi di inammissibilità, compresa quella derivante da rinuncia all'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza o violenza a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p. Il ricorso per cassazione è stato però oggetto di rinuncia da parte del difensore di fiducia, depositata con procura speciale. La Corte ha quindi rilevato che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso. Non risultano dall'ordinanza ulteriori motivi di merito esaminati, perché la rinuncia ha reso inutile l'esame dei motivi originari.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice per il fatto oggetto della sentenza di merito, indicato come condanna per il reato contestato.
Viene richiamato come base normativa dell'inammissibilità dell'impugnazione, includendo anche il caso di rinuncia all'impugnazione.
È menzionato in contrapposizione all'art. 591 c.p.p.; la Corte osserva che la sanzione ex art. 616 c.p.p. non è limitata alle sole inammissibilità dichiarate ai sensi di questa disposizione.
La Corte afferma che la norma non distingue tra le varie cause di inammissibilità e impone, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando validamente proposta dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, per la parte privata ricorrente, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- L'applicazione dell'art. 616 c.p.p. non dipende dal tipo di inammissibilità dichiarata: la sanzione pecuniaria si applica anche quando l'inammissibilità discende da rinuncia all'impugnazione.
- La rinuncia al ricorso preclude l'esame dei motivi di ricorso originariamente proposti, poiché fa venir meno l'impugnazione stessa.
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