Cassazione Civile, Ordinanza n. 26535/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (detentore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da due coniugi per ottenere il rilascio di un appezzamento di terreno e il risarcimento dei danni per la ritenuta occupazione illegittima. Gli attori assumevano di avere acquistato il fondo dagli eredi del precedente titolare e sostenevano che il bene fosse stato detenuto dal convenuto in forza di un comodato orale concesso dal curatore dei beni del precedente proprietario, poi revocato. Il convenuto si opponeva, contestando la provenienza del diritto degli attori e proponendo in via riconvenzionale usucapione e nullità del titolo per acquisto a non domino. Il Tribunale rigettava le domande attoree e la Corte d’appello confermava, escludendo la prova del comodato. In cassazione i ricorrenti articolavano due motivi: con il primo denunciavano nullità della sentenza, omessa/travisata valutazione di documenti decisivi e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente negato la prova dell’acquisto e del possesso del dante causa e avesse quindi travisato le risultanze istruttorie; con il secondo denunciavano nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, assumendo che fosse indispensabile la partecipazione dei venditori/danti causa alla lite. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e non correttamente costruito come vizio di travisamento della prova; ha respinto il secondo motivo ritenendolo infondato, affermando che la contestazione della titolarità dell’attore, quando sia proposta solo come eccezione nei confronti dell’acquirente, non impone la partecipazione necessaria dei venditori, che diviene necessaria solo se si proponga una domanda autonoma di nullità/inefficacia del contratto anche nei loro confronti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo manifestamente inammissibile perché non attinente alla ratio della sentenza impugnata e sostanzialmente volto a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova; ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la violazione del litisconsorzio necessario. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell’intimato. È stata inoltre data atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I vizi dedotti devono investire realmente la decisione impugnata; non è consentito usare formalmente i motivi di nullità o di omesso esame per chiedere una rivalutazione del merito.
La sua violazione non può essere prospettata per ottenere una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
La censura non è ammissibile quando mira soltanto a sostituire la valutazione probatoria del giudice di merito con quella della parte ricorrente.
Il litisconsorzio necessario non ricorre quando la contestazione del titolo dell'attore è svolta soltanto come eccezione nei confronti dell'acquirente, senza domanda autonoma di nullità o inefficacia del contratto nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.
La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il vizio di travisamento della prova è configurabile solo quando la sentenza si fondi su una svista sul contenuto oggettivo della prova; non ricorre quando la doglianza riguarda la diversa interpretazione o valutazione dell’informazione probatoria.
- I motivi di ricorso per cassazione non possono essere utilizzati per ottenere un nuovo esame del merito delle prove già valutate dal giudice di appello.
- La violazione del litisconsorzio necessario non sussiste se il convenuto si limita a contestare la titolarità del diritto dell’attore nei propri confronti, senza proporre una domanda diretta ad accertare la nullità o inefficacia del titolo anche verso i terzi che vi hanno partecipato.
- Quando un soggetto fa valere un acquisto a titolo derivativo, il terzo che contesta quel titolo può eccepirne l’inidoneità rispetto a sé senza dover necessariamente chiamare in giudizio tutti i contraenti originari; la chiamata dei terzi diventa necessaria solo se si chiede un accertamento che incida unitariamente su tutti i partecipanti al contratto.
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