Cassazione Penale, Ordinanza n. 22800/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha conseguentemente condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in un procedimento per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Nel ricorso deduceva un vizio di motivazione per il mancato rilievo, da parte del giudice, delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel giudizio definito con concordato in appello, non sono proponibili in sede di legittimità questioni che erano state oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena, né censure sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo i casi in cui si deducano vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Ha quindi ritenuto che i motivi dedotti esulassero dal novero di quelli consentiti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della contestazione per reati in materia di stupefacenti; il testo non specifica la condotta concreta, ma indica che il ricorso riguarda tale fattispecie.
Il concordato in appello delimita i motivi deducibili in cassazione: non sono proponibili questioni rinunciate con l'accordo sulla pena, né censure sulla mancata valutazione dell'art. 129 c.p.p., salvo vizi sulla formazione del consenso, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della decisione del giudice rispetto all'accordo.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità nei casi previsti.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
Disposizione introduttiva della norma processuale che ha previsto l'inammissibilità senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che incidano sulla validità dell'accordo o sulla corrispondenza tra accordo e sentenza, non per questioni di merito già devolute e poi rinunciate.
- Non è deducibile in cassazione, contro una sentenza resa a seguito di concordato in appello, il mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se non nei limiti in cui la sentenza si discosti dall'accordo o emerga un vizio genetico del consenso.
- Quando i motivi di ricorso esulano dai limiti propri del concordato in appello, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso con le conseguenze economiche previste dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, in mancanza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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