Cassazione Civile, Ordinanza n. 10022/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di un avviso di rettifica IMU emesso dal Comune per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. La contribuente deduceva la carenza di motivazione dell’atto, l’erroneità del calcolo dell’imposta fondato su una rendita catastale mai notificata, la limitata durata del possesso per soli due mesi con riguardo ad alcuni immobili e l’illegittimità della sanzione relativa al 2016, poiché la seconda rata era stata corrisposta mediante ravvedimento operoso. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello il Comune otteneva un accoglimento solo parziale, con riconoscimento di una somma residua dovuta di euro 275,00 e compensazione delle spese. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per motivazione apparente o incomprensibile della sentenza d’appello nella parte in cui aveva quantificato il debito residuo senza esplicitare in modo analitico il criterio di calcolo, in particolare non chiarendo il riferimento alle somme pagate negli anni precedenti né la ragione della determinazione in euro 275,00 a fronte di un debito molto più elevato secondo il Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha interpretato la doglianza come censura di omessa motivazione, sotto il profilo della motivazione incomprensibile o apparente, ma ha escluso che la sentenza d’appello fosse viziata in modo censurabile in sede di legittimità. Secondo la Corte, la CTR aveva comunque indicato, sia pure sinteticamente, i criteri seguiti: impossibilità di applicare retroattivamente la nuova rendita catastale mai notificata, utilizzo delle somme corrisposte negli anni precedenti come parametro e detrazione dell’acconto versato. La censura del Comune mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Comune al pagamento delle spese di legittimità e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza sul vizio di motivazione è stata ricondotta all’error in procedendo e valutata come denuncia di motivazione apparente o incomprensibile; la Corte ha escluso che ricorresse un vizio idoneo a cassare la sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la motivazione è censurabile solo quando sia del tutto apparente, incomprensibile o mancante; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica, se consente di ricostruire i criteri logici e giuridici seguiti dal giudice di merito.
- La censura che, sotto l’etichetta del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del quantum o del merito della controversia è inammissibile o comunque infondata in cassazione.
- Quando il giudice di merito individua il criterio di calcolo del debito tributario richiamando elementi fattuali specifici, anche senza riportare analiticamente ogni passaggio aritmetico, la motivazione può ritenersi sufficiente se rende comprensibile l’iter decisionale.
- L’uso di una rendita catastale non notificata non può essere posto retroattivamente a base del calcolo dell’imposta, e il giudice può valorizzare elementi diversi già utilizzati dalla parte contribuente o risultanti dagli atti per la quantificazione del dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09922/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09923/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09924/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09926/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09927/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09929/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →