Cassazione Penale, Ordinanza n. 11837/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze difensive non denunciassero un vizio di legittimità, ma proponessero una ricostruzione alternativa dei fatti e una diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. I motivi dedotti erano due: mancanza di motivazione e errata qualificazione giuridica del fatto. Secondo la Corte di cassazione, entrambi i motivi miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio, sostituendo la lettura difensiva a quella operata dai giudici di merito. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici, avendo chiarito le ragioni dell'attribuzione all'imputato del furto di un cellulare e non della mera appropriazione di cosa smarrita.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Rv. 249651, Scibè
"si tratta di motivo non consentito perché pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali"
Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una rilettura dei fatti; tali profili restano riservati al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare motivi che, sotto l'apparenza di vizi di motivazione o di qualificazione giuridica, mirino esclusivamente a una diversa lettura delle prove e dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- La censura di mancanza di motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata contenga una motivazione logicamente e giuridicamente adeguata sulle ragioni della decisione.
- La distinzione tra furto e appropriazione di cosa smarrita dipende dalla ricostruzione del fatto e dalla valutazione delle concrete circostanze della condotta; se il giudice di merito motiva in modo congruo sull'addebitabilità del furto, la diversa qualificazione richiesta in cassazione non è ammissibile se presuppone una rivalutazione del compendio probatorio.
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