Cassazione Civile, Ordinanza n. 20384/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione a seguito del consolidamento di cartelle non impugnate. In primo grado era stata accolta solo parzialmente la contestazione, limitatamente alla cartella per la quale, secondo il giudice, non era stata provata la notifica. In appello l'agente della riscossione aveva visto confermata la decisione, perché la CTR aveva ritenuto non dimostrata la notifica della cartella, non essendo possibile collegare l'estratto di ruolo alla cartolina di ricevimento. In cassazione le amministrazioni hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e il travisamento della prova, sostenendo che dai documenti prodotti risultava invece la regolarità della notifica: relata del messo notificatore con il numero dell'atto, elenco degli atti depositati presso il Comune e prospetto delle raccomandate ex art. 140 c.p.c. con numero coincidente con quello riportato sull'avviso di ricevimento. La Corte ha però ritenuto che la censura investisse un asserito errore percettivo sul contenuto dei documenti, non deducibile come violazione dell'art. 115 o 116 c.p.c. in cassazione, ma eventualmente tramite revocazione per errore di fatto, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sul travisamento della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consista in una svista sul fatto probatorio, è deducibile soltanto con revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., mentre non è denunciabile in cassazione come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. se si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha inoltre osservato che la CTR aveva esaminato la cartolina di notifica e che la doglianza delle amministrazioni si traduceva nella prospettazione di un errore percettivo. Le spese sono state compensate per la presenza, fino al recente intervento delle Sezioni Unite, di orientamenti contrastanti sul tema; non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato per la natura pubblica delle parti ricorrenti.
Norme richiamate
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione o il peso attribuito alle prove di parte.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento nei casi previsti; non se si lamenta un cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Non consente di far valere il travisamento della prova come errore di percezione del contenuto dei documenti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione può venire in rilievo solo nei ristretti limiti ancora ammessi dal novellato testo, non per censurare direttamente il travisamento della prova.
Costituisce il rimedio per l'errore di fatto revocatorio, quando il giudice incorra in una svista sul fatto probatorio in sé.
Richiamato solo quale modalità di notifica delle raccomandate relative all'informativa di avvenuto deposito.
Richiamato per il limite alla deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme, ratione temporis applicabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, ammesse alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, inteso come svista del giudice sul fatto probatorio in sé, non è di regola deducibile in cassazione come violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.; il rimedio tipico è la revocazione per errore di fatto, quando ne ricorrano i presupposti.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti semplicemente la valutazione comparativa delle prove.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore probatorio diverso da quello stabilito dalla legge oppure dichiara di applicare il prudente apprezzamento a prove che invece sono soggette a regola legale; non basta lamentare che il giudice abbia valutato male le prove.
- Se la censura contro la sentenza di merito riguarda un errore percettivo sul contenuto di documenti o atti processuali già esaminati dal giudice, la doglianza deve essere incanalata nel rimedio appropriato dell'errore revocatorio e non trasposta in un vizio di legittimità.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti poi composti da una successiva pronuncia delle Sezioni Unite, può giustificarsi la compensazione delle spese di lite.
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