Cassazione Penale, Ordinanza n. 11845/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il tentato furto e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo entrambi i motivi privi di specifica correlazione con le ragioni della decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso il beneficio valorizzando i precedenti penali dell'imputato, anche per reati contro il patrimonio, e dunque l'abitualità ostativa ex art. 131-bis c.p. Ha ritenuto anche il secondo motivo aspecifico e privo di correlazione critica con la statuizione impugnata.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando ricorre una condizione ostativa di abitualità del comportamento, desumibile anche da plurimi precedenti penali passati in giudicato, specie per reati della stessa indole o contro il patrimonio.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le attenuanti generiche devono essere oggetto di una censura specifica e correlata alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823
È inammissibile per cassazione il motivo che, oltre a essere eventualmente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e non censura specificamente la ratio decidendi.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa dalla condizione ostativa dell'abitualità, che può essere desunta da plurime condanne definitive dell'imputato, anche per reati contro il patrimonio.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere contestata con un motivo specifico; una critica generica o non correlata alla motivazione del giudice di merito non è scrutinabile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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