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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2409/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (art. 624 c.p.), contestando: 1) che mancasse il dolo specifico di "finalità di profitto", sostenendo che tale finalità vada intesa restrittivamente come vantaggio economico-patrimoniale (chiedendo anche la rimessione alle Sezioni Unite in presenza di contrasto giurisprudenziale); 2) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p., perché il danno sarebbe stato di speciale tenuità dato che la finalità sarebbe stata ritorsiva (nessun lucro concreto) e la vittima aveva riottenuto il bene pochi minuti dopo, non dovendosi valutare l'entità del danno al solo momento della consumazione senza considerare i fatti successivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In diritto ha ritenuto infondato il primo motivo: aderendo all'orientamento tradizionale ha affermato che la "finalità di profitto" ai fini del furto può consistere in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale (es. soddisfazione psicologica, vendetta), distinguendo inoltre movente e dolo e sottolineando l'assenza, nel ricorso, di elementi specifici a dimostrare che l'unica finalità dell'agente fosse ritorsiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile come censura reiterativa; la Corte ha confermato che, per la valutazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4, l'entità del danno va valutata al momento della consumazione e con riferimento al complessivo pregiudizio economico, non depotenziabile da eventi successivi. Confermata quindi la condanna pronunciata in grado di merito e condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.). La richiesta di rimessione alle Sezioni Unite non è stata accolta.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    La Corte interpreta la "finalità di profitto" in senso ampio: non è necessaria una utilità economico-patrimoniale, può consistere in qualsiasi vantaggio perseguibile mediante l'impossessamento della cosa, comprese finalità di vendetta o ritorsione, purché il vantaggio sia rappresentabile e voluto dall'agente.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    L'entità del danno per l'attenuante va valutata con riferimento al pregiudizio economico complessivo subito dalla persona offesa al momento della consumazione del reato; eventi successivi che riducano il danno non escludono la valutazione negativa al momento del fatto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alle doglianze proposte con il ricorso (riferimento procedurale alla enunciazione dei motivi di ricorso in Cassazione); la Corte ha valutato i motivi secondo i criteri di ammissibilità e fondatezza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico dell'imputato, come disposto dalla Corte.

  • art. 618 cod. pen. (richiesta di rimessione)

    Richiesta di rimessione alle Sezioni Unite basata sull'esistenza di un presunto contrasto giurisprudenziale; la Corte di cassazione non ha ritenuto fondata la necessità di intervento delle Sezioni Unite nel caso concreto e ha rigettato il ricorso.

Massime di principio

  • La "finalità di profitto" nel reato di furto (art. 624 c.p.) può essere interpretata in senso ampio: non è necessario dimostrare un vantaggio patrimoniale concreto, può ricomprendere utilità non economiche (es. soddisfazione psicologica, vendetta) se l'agente ha rappresentato e voluto ottenere tale vantaggio mediante l'impossessamento della cosa.
  • È fondamentale distinguere movente e dolo: il movente (es. ritorsione) può coesistere con il dolo specifico di profitto se dall'azione emerge che l'agente aveva rappresentazione e volontà di trarre un vantaggio dalla cosa.
  • La mera dichiarazione del ricorrente sul carattere esclusivamente ritorsivo della condotta è insufficiente: chi impugna deve allegare e, se possibile, provare elementi specifici che escludano la finalità di profitto.
  • Ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., l'entità del danno si valuta al momento della consumazione del reato e in termini di pregiudizio economico complessivo; il successivo recupero del bene o eventi successivi non fanno automaticamente sorgere la circostanza attenuante.
  • Motivi già esaminati e motivatamente respinti in sede di merito possono risultare inammissibili per la Cassazione se si configurano come censure reiterative prive di nuovi elementi di diritto o di fatto.

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