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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17572/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto per la costruzione di un centro commerciale. Nel corso dei rapporti tra le parti erano intervenuti più negozi e una clausola penale per il ritardo nell'esecuzione dei lavori, con previsione che, in alternativa al pagamento della penale, l'appaltatrice eseguisse lavori aggiuntivi senza corrispettivo. La committente aveva trattenuto parte del prezzo qualificandolo come penale; l'appaltatrice aveva chiesto la restituzione di quanto trattenuto, la nullità della clausola penale o del contratto e la condanna al pagamento della somma indebitamente sottratta. Il lodo arbitrale aveva accolto solo in parte le eccezioni di prescrizione e aveva condannato la committente al pagamento della somma trattenuta, con interessi dalla domanda giudiziale, qualificando la pretesa come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. La Corte d'appello aveva respinto sia l'impugnazione principale dell'appaltatrice sia quella incidentale della committente. In cassazione la committente deduceva, in sintesi: invalidità o inefficacia della clausola compromissoria per effetto dei successivi contratti; decisione arbitrale oltre i limiti della convenzione di arbitrato; omessa pronuncia sulla nullità/inefficacia della clausola arbitrale e sulla tardività della domanda di nullità; violazione del contraddittorio; erronea ricostruzione della prescrizione. L'appaltatrice, con ricorso incidentale, censurava invece la parte della decisione che aveva applicato alla vicenda la disciplina dell'indebito per gli interessi, sostenendo che si trattava di un inadempimento contrattuale e che gli interessi e il danno da svalutazione dovevano decorrere dal momento dell'esigibilità del prezzo, non dalla domanda giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della committente e tutti i motivi del ricorso incidentale tranne il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo del ricorso incidentale, rinviando alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. La cassazione con rinvio è stata disposta perché la Corte territoriale ha erroneamente applicato la disciplina dell'art. 2033 c.c. agli interessi dovuti su una somma trattenuta in violazione di un'obbligazione contrattuale pecuniaria: in tale ipotesi gli interessi decorrono dalla scadenza dell'obbligazione o dalla messa in mora, indipendentemente dalla buona o mala fede del debitore, restando inoltre ammissibile la prova del maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare i capi relativi a decorrenza degli interessi e danno da svalutazione, oltre alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1230 c.c.

    richiamato nel contesto delle doglianze sulla novazione dei successivi contratti e sulla persistenza della clausola compromissoria; la Corte nega che i successivi accordi abbiano avuto effetto novativo.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati come canoni ermeneutici; la Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto demandata agli arbitri non può essere rivista in cassazione se non nei limiti del controllo sulla motivazione e sulla violazione di legge della sentenza impugnata.

  • art. 1965 c.c.

    invocato sulla transazione; la Corte esclude che i successivi negozi abbiano integrato una transazione idonea a travolgere la clausola penale o la convenzione arbitrale.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato tra le norme denunciate nei motivi, senza rilievo decisivo autonomo nella soluzione finale.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato con riferimento al contraddittorio e al divieto di interpretazione creativa; la Corte esclude la violazione del contraddittorio nel giudizio arbitrale e ribadisce il limite dell'interpretazione giudiziale.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte reputa infondate o inammissibili le censure relative alle omissioni di pronuncia, salvo il diverso profilo accolto sul trattamento degli interessi.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali denunciate nel ricorso incidentale, senza autonoma decisività.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali denunciate nel ricorso incidentale, senza autonoma decisività.

  • art. 1219 c.c.

    richiamato nel ragionamento sulle Sezioni Unite: la 'domanda' ai fini dell'art. 2033 c.c. può comprendere anche atti stragiudiziali di costituzione in mora.

  • art. 1224 c.c.

    la Corte afferma che, in caso di inadempimento contrattuale di un'obbligazione pecuniaria, si applicano gli interessi di mora/corrispettivi dalla scadenza e il maggior danno da svalutazione monetaria può essere provato ai sensi del secondo comma.

  • art. 1282 c.c.

    richiamato per affermare che il debito pecuniario produce interessi di pieno diritto dalla scadenza quando è liquido ed esigibile.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla denuncia di motivazione mancante o apparente; la Corte esclude il vizio nei capi esaminati, salvo il diverso errore di diritto sugli interessi.

  • art. 1343 c.c.

    invocato nella censura di nullità della clausola penale, ma la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 1345 c.c.

    invocato nella censura di nullità della clausola penale per motivo illecito, ma la Corte non accoglie la doglianza.

  • art. 1382 c.c.

    richiamato per descrivere la clausola penale pattuita tra le parti per il ritardo nell'esecuzione dei lavori.

  • art. 1384 c.c.

    richiamato nelle domande di riduzione della penale e nella ricostruzione della pretesa dell'appaltatrice.

  • art. 2033 c.c.

    la Corte afferma che la disciplina dell'indebito non è correttamente applicabile, senza adattamenti, a un inadempimento contrattuale di pagamento; la 'buona fede' dell'accipiens non governa la decorrenza degli interessi in questo caso.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prova dei lavori aggiuntivi e della loro consistenza; la Corte non accoglie la censura sul punto, ma chiarisce che resta ferma la valutazione del giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato in tema di interruzione della prescrizione; la Corte reputa corretta la valutazione dell'effetto interruttivo della domanda introdotta nel precedente giudizio.

  • art. 806 c.p.c.

    richiamato in tema di arbitrato e convenzione arbitrale, senza accoglimento delle censure di nullità.

  • art. 808 c.p.c.

    richiamato per la validità e l'efficacia della clausola compromissoria; la Corte conferma la valutazione di efficacia della clausola.

  • art. 808-quater c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla convenzione di arbitrato, senza accoglimento.

  • art. 816-bis c.p.c.

    richiamato nella censura sulla prova e sul contraddittorio, senza accoglimento.

  • art. 817 c.p.c.

    richiamato in relazione alle eccezioni sulla competenza arbitrale e sui limiti della convenzione, senza accoglimento.

  • art. 823, n. 5, c.p.c.

    richiamato tra le norme sulla motivazione del lodo e sulla nullità, senza accoglimento della censura.

  • art. 828 c.p.c.

    richiamato in tema di impugnazione per nullità del lodo; la Corte ribadisce i limiti del controllo di legittimità sulla sentenza resa sull'impugnazione del lodo.

  • art. 829 c.p.c.

    richiamato con riferimento ai motivi di nullità del lodo e ai limiti dell'impugnazione; la Corte conferma che i vizi dedotti non ricorrevano, salvo l'errore di diritto sugli interessi accolto in parte via ricorso incidentale.

  • art. 829, n. 5, c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali sul difetto di motivazione e sull'omesso esame di fatti decisivi, senza accoglimento.

  • art. 829, n. 11, c.p.c.

    richiamato nei motivi incidentali sul difetto di motivazione e sull'omesso esame di fatti decisivi, senza accoglimento.

  • art. 829, comma 3, c.p.c.

    richiamato per affermare i limiti dell'impugnazione del lodo rispetto a violazioni di regole di diritto relative al merito.

  • art. 829, primo comma, nn. 1, 4, 9, 12, c.p.c.

    richiamati nella motivazione sulla validità del lodo e sulla non configurabilità delle nullità dedotte.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato nel motivo sulla nullità del contratto, senza accoglimento.

  • art. 1458 c.c.

    richiamato come norma che esprime l'effetto retroattivo della risoluzione e delle restituzioni conseguenti.

  • art. 1463 c.c.

    richiamato come esempio di disciplina delle restituzioni conseguenti alla caducazione del contratto.

  • art. 1493 c.c.

    richiamato tra i rinvii normativi alla disciplina dell'indebito in rapporto alle restituzioni.

  • art. 2921 c.c.

    richiamato tra le norme che rinviano, in vario modo, alla disciplina delle restituzioni e dell'indebito.

  • art. 2940 c.c.

    richiamato tra le norme che rinviano, in vario modo, alla disciplina delle restituzioni e dell'indebito.

  • art. 818 c.p.c.

    non citato nel testo fornito; omesso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte non può riesaminare direttamente il lodo né rivalutare i fatti, ma può solo controllare la correttezza giuridica e la congruità della motivazione della sentenza di merito che ha deciso sull'impugnazione.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e autosufficienti: anche quando si deduce un error in procedendo, il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti e i fatti processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Quando l'interpretazione di un contratto è stata rimessa agli arbitri, in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del testo a quella accolta nella decisione impugnata, se questa costituisce una delle possibili interpretazioni plausibili e risulta adeguatamente motivata.
  • La disciplina dell'indebito oggettivo non si applica in modo meccanico e letterale alle restituzioni conseguenti all'inadempimento di un'obbligazione contrattuale pecuniaria: in tal caso gli interessi decorrono dalla scadenza dell'obbligazione o dalla messa in mora, senza che rilevi la buona o mala fede del debitore.
  • In caso di ritardato pagamento di una somma dovuta in base a contratto, il creditore può chiedere, oltre agli interessi, il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., purché ne dia prova, anche mediante presunzioni o, per l'imprenditore, mediante il ricorso al credito.
  • La mera qualificazione di una somma come 'indebitamente trattenuta' non trasforma automaticamente la controversia in ripetizione di indebito se la pretesa resta ancorata al sinallagma contrattuale e all'obbligo di pagamento del corrispettivo.
  • La clausola compromissoria e la convenzione arbitrale restano efficaci se i successivi accordi tra le parti non integrano una vera novazione o una transazione incompatibile con la precedente disciplina, dovendo tale effetto essere accertato in concreto sulla base del contenuto dei negozi.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoTransazioneInadempimentoImpugnazioniArbitrato
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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