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Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 25673 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D.F.A.F. aveva ricevuto una cartella di pagamento, quale responsabile solidale, per IRPEG, ILOR, sanzioni e interessi relativi all'anno d'imposta 1995, fondata su un avviso di accertamento intestato alla società. Non avendo impugnato tempestivamente la cartella, questa era divenuta definitiva. Dopo l'iscrizione di ipoteca sui suoi beni, il contribuente aveva chiesto l'autotutela, ottenendo lo sgravio di imposte e interessi ma non delle sanzioni. La CTR aveva accolto il ricorso contro il diniego parziale, ritenendo che il provvedimento fosse privo di motivazione e che l'evoluzione normativa rendesse le sanzioni riferibili esclusivamente alla società. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'ammissibilità dell'impugnazione, sostenendo che non fosse possibile riaprire, tramite autotutela, una pretesa tributaria ormai definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, dichiarato assorbiti il secondo e il terzo e inammissibile il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. La Corte ha stabilito che il rifiuto, anche parziale, di autotutela relativo a un atto impositivo divenuto definitivo non è impugnabile quando l'autotutela abbia portata riduttiva rispetto alla pretesa originaria, perché non produce una nuova lesione e non può consentire di contestare indirettamente un atto ormai non impugnabile. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    L'atto con il quale l'Amministrazione rifiuta di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo non rientra nella previsione dell'art. 19 e non è quindi impugnabile.

    La tassativa elencazione degli atti impugnabili non comprende il diniego di autotutela relativo a una pretesa già definitiva, quando l'autotutela sia meramente riduttiva.

  • Legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, art. 2

    È stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione e sull'esercizio discrezionale dell'autotutela.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    La Corte ha qualificato come error in procedendo la decisione della CTR che aveva ritenuto impugnabile il provvedimento di autotutela, cassando la sentenza per violazione delle regole processuali sull'ammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso direttamente nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo.

  • Costituzione, art. 24

    È stato invocato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento alla dedotta erronea individuazione dell'oggetto della controversia, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    È stato richiamato per la presunta ultrapetizione della CTR, ma la Corte ha escluso che la sentenza avesse deciso sulla cartella, ritenendo l'indicazione errata contenuta nell'epigrafe un mero errore materiale.

Massime di principio

  • Una cartella o un avviso di accertamento non impugnato tempestivamente diventa definitivo e, di regola, non può essere contestato indirettamente attraverso l'impugnazione del diniego di autotutela.
  • L'autotutela tributaria è normalmente discrezionale: il rifiuto di ritirare un atto definitivo non è autonomamente impugnabile quando l'eventuale annullamento sarebbe soltanto riduttivo rispetto alla pretesa originaria.
  • Un nuovo atto di autotutela può essere autonomamente impugnabile soprattutto quando amplia la pretesa tributaria originaria, creando una nuova e distinta lesione per il contribuente.
  • L'impugnazione del diniego di autotutela non può trasformarsi in un nuovo giudizio sulla fondatezza di un accertamento o di una cartella ormai definitivi.
  • Per preservare le proprie difese, il contribuente deve impugnare tempestivamente l'atto impositivo o la cartella nei termini previsti, senza fare affidamento sull'eventuale successivo esercizio dell'autotutela.
  • Nel contrasto tra intestazione o epigrafe della sentenza e motivazione o dispositivo, ai fini dell'individuazione dell'oggetto della decisione prevalgono motivazione e dispositivo; un'errata indicazione nell'epigrafe può costituire un mero errore materiale.

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