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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25790/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/07/2021 che rigettava il reclamo ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975 n. 354 per presunta ingiusta detenzione e per mancata acquisizione di dati sulle condizioni detentive presso la Casa circondariale di Napoli Poggioreale. Il ricorrente denunciava manifesta illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione e violazione del corretto riparto dell'onere probatorio e del dovere istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. La Cassazione ha rilevato la violazione dell'art. 627 comma 3 c.p.p. per omessa e insufficiente attività istruttoria del giudice di merito, ha affermato che il rigetto non può fondarsi sulla mera mancanza di informazioni e ha ribadito il principio secondo cui le allegazioni del detenuto ai sensi dell'art. 35-ter sono assistite da una presunzione relativa di veridicità, spettando all'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire elementi contrari. Ha inoltre censurato l'uso di dati generali dell'istituto come surrogato delle prove specifiche richieste e ha escluso che il giudice di rinvio potesse sollevare ex novo la questione della presunta genericità del reclamo non trattata nella decisione di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 35-ter legge 26 luglio 1975 n. 354

    Strumento per ottenere rimedio risarcitorio per ingiusta detenzione. Le allegazioni del detenuto sul fatto costitutivo della lesione, se la domanda e la detenzione sono sufficientemente determinate, godono di una presunzione relativa di veridicità che impone all'Amministrazione penitenziaria di fornire idonei elementi di smentita.

  • art. 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Parametro di valutazione delle allegate lesioni dei diritti fondamentali del detenuto (divieto di trattamenti inumani e degradanti). La Corte ha osservato che il giudice di merito non poteva surrogare l'istruttoria con valutazioni generali sull'istituto anziché accertare le condizioni specifiche relative al ricorrente.

  • art. 627 comma 3 codice di procedura penale

    Obbligo del giudice del rinvio di adempiere concretamente alle prescrizioni indicate dalla Corte di cassazione e di svolgere adeguata istruttoria d'ufficio; la mancata ottemperanza integra vizio che giustifica l'annullamento con rinvio.

  • Giurisprudenza consolidata citata (Sez. 5 n. 18328/2020; Sez. 1 n. 23362/2018)

    Nei procedimenti instaurati ai sensi dell'art. 35-ter, le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità

    La giurisprudenza attribuisce carattere di presunzione relativa alle dichiarazioni del detenuto, spostando l'onere di produrre elementi contrari sull'Amministrazione penitenziaria; il giudice ha anche poteri di verifica d'ufficio ma deve attivarsi concretamente per reperire prove richieste dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel procedimento ex art. 35-ter le allegazioni del detenuto, se la domanda e la detenzione sono determinate, beneficiano di una presunzione relativa di veridicità; tocca all'Amministrazione produrre elementi contrari.
  • Il giudice del rinvio ha un obbligo effettivo di investigazione d'ufficio sulle prescrizioni della Corte di cassazione e non può rigettare il reclamo per sola mancanza di risposte dall'Amministrazione senza ulteriori approfondimenti.
  • Dati generali sull'istituto penitenziario o statistiche non sono sufficienti a dimostrare l'assenza di violazioni relative alle condizioni personali di un specifico detenuto; è necessario acquisire prove riferite alla singola situazione (es. registri cartacei, annotazioni di cella).
  • Se la documentazione informatica non è disponibile per il periodo storico in esame, l'Amministrazione deve chiarire se e come è stata effettuata la ricerca manuale sui registri cartacei e fornire il risultato; la semplice affermazione di difficoltà non esonera dall'obbligo probatorio.
  • Questioni nuove non affrontate nella sentenza di annullamento dalla Corte di cassazione non possono essere decise dal giudice del rinvio come motivo per rigettare il reclamo senza che vi sia stato un precedente esame.
  • Se un reclamo è stato ritenuto ammissibile e ha dato luogo a prove e a più gradi di giudizio, il giudice di merito non può, in modo contraddittorio, ritenere analogamente il reclamo 'generico' senza procedere prima alla formale dichiarazione di inammissibilità.

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