Cassazione Penale, Ordinanza n. 26728/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna di primo grado. Unico motivo dedotto: vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di furto di energia elettrica, sostenendo in sostanza che la decisione di merito fosse erronea nella ricostruzione probatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza inammissibile perché, sotto l'apparente censura motivazionale, mirava a ottenere una non consentita rivalutazione del compendio probatorio senza individuare specifici travisamenti di emergenze processuali; il giudice di appello aveva invece dato conto in modo ritenuto adeguato della fraudolenta manomissione del contatore, non confutata dalla difesa.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l'etichetta del vizio di motivazione, si traduce in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se non sono specificamente indicati i travisamenti delle emergenze processuali.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura delle prove a quella compiuta dai giudici di merito quando la motivazione impugnata abbia già dato conto, in modo non manifestamente illogico, degli elementi posti a fondamento della responsabilità.
- La censura è inidonea se non confronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata e non offre una confutazione specifica delle ragioni poste a base dell'affermazione di colpevolezza.
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