Cassazione Penale, Sentenza n. 35720/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di inammissibilità dell'appello proposta in favore dell'imputato per mancata dichiarazione/elezione di domicilio e per assenza di idoneo mandato specifico ad impugnare; contestata anche la tardività dell'appello. Il difensore deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere carenti tali requisiti formali.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Il motivo decisivo è che il mandato ad impugnare allegato all'atto di appello era stato rilasciato anteriormente alla sentenza di primo grado (procura del 18/2/2021; sentenza del 13/2/2023) e quindi non soddisfaceva il requisito, introdotto dalla riforma Cartabia (art. 581, comma 1‑quater c.p.p.), secondo cui per l'imputato assente il mandato specifico a impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il reato per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile (guida in stato di alterazione). Utilizzata per individuare il fatto di causa ma non decisiva ai fini dell'inammissibilità.
art. 581, comma 1‑quater, cod. proc. pen.
Secondo la disposizione (introdotta dalla c.d. riforma Cartabia) in tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato assente, il mandato specifico a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio devono essere successivi alla sentenza e contestuali all'impugnazione, poiché esprimono la volontà consapevole dell'imputato di proporre impugnazione.
Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023 (Rv. 286088 - 01)
Giurisprudenza di legittimità richiamata come principio applicativo che conferma l'interpretazione dell'art. 581, comma 1‑quater: il mandato pre-sentenza non è idoneo a sorreggere l'appello dell'imputato assente.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio secondo cui la mancata esclusione di colpa può influire sull'irrogazione di sanzioni per fisiologica responsabilità processuale; qui la Corte ha ritenuto non sussistere l'assenza di colpa, giustificando la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Riforma Cartabia
Quasi-normativo: indica il contesto legislativo che ha modificato le regole sulle impugnazioni proposte da imputati assenti, rendendo più stringenti i requisiti formali del mandato e della dichiarazione/elezione di domicilio.
Massime di principio
- Se l'imputato è assente, il mandato specifico a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio devono essere rilasciati dopo la pronuncia della sentenza e devono essere contestuali all'atto di impugnazione; un mandato rilasciato prima della sentenza è insufficiente a rendere ammissibile l'appello.
- Verificare sempre la data della procura rispetto alla data della sentenza: la temporalità del mandato è elemento formale essenziale e determinante per l'ammissibilità dell'impugnazione di un imputato assente.
- In caso di inammissibilità per carenza formale non riconducibile all'assenza di colpa del difensore, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria; è quindi necessario adottare misure preventive per documentare la volontà consapevole e successiva dell'imputato.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, predisporre sempre un mandato appositamente datato dopo la sentenza, con espressa indicazione del conferimento del potere di impugnare e con dichiarazione/elezione di domicilio valida e attuale, e allegare tutta la documentazione che provi la tempestività dell'impugnazione.
- Se si rileva una presunta tardività o un vizio formale dell'impugnazione, valutare tempestivamente rimedi procedurali disponibili (es. istanze di sanatoria se previste, o impugnazioni alternative) e ricorrere a giurisprudenza consolidata che supporti eventuali argomentazioni di ammissibilità.
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