Cassazione Penale, Ordinanza n. 06459/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sfavorevole all'imputato resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato il giudizio di merito sfavorevole. I motivi dedotti censuravano il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti e alla recidiva. La Corte di cassazione rileva che i motivi erano privi dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., sia per genericità e indeterminatezza, sia per difetto di correlazione con la complessità della motivazione impugnata. Inoltre, la censura era manifestamente infondata perché il giudice di merito aveva fornito una motivazione congrua sul diniego delle attenuanti, e perché comunque l'ordinamento prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p. ai sensi dell'art. 69, quarto comma, c.p.
Norme richiamate
I motivi di impugnazione devono essere specifici; la mancanza di specificità comporta inammissibilità del ricorso.
Vige il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su alcune aggravanti, tra cui quella di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.
La recidiva reiterata costituisce aggravante sulla quale opera il divieto di prevalenza delle attenuanti previsto dall'art. 69, quarto comma, c.p.
Non è richiamato espressamente nel testo, ma la pronuncia applica il regime sanzionatorio conseguente alla declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico non solo in senso interno, ma anche in senso esterno: deve confrontarsi con la motivazione impugnata e non limitarsi a doglianze generiche o apparenti.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche è infondata quando la sentenza di merito espone in modo congruo gli elementi negativi ritenuti decisivi o evidenzia l'assenza di elementi positivi, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole invocato dalla difesa.
- Il giudizio di prevalenza delle attenuanti è precluso quando la legge stabilisce espressamente un divieto di bilanciamento favorevole rispetto a una determinata aggravante, come nel caso della recidiva reiterata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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