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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49333/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame contro la misura cautelare in carcere applicata per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente deduceva (i) vizio di violazione di legge e carenza di motivazione sulla configurabilità del reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e sul suo presunto ruolo direttivo/organizzativo nel gruppo; (ii) violazione di legge e carenza di motivazione circa le esigenze cautelari (art. 274 e 275 c.p.p.), sottolineando l'anzianità dei fatti, la detenzione già scontata dal novembre 2020 e l'assenza di elementi che attestino una pericolosità attuale e concreta.

La decisione

Il giudice di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto manifestamente infondato il capo principale. Ha confermato che, sulla base delle intercettazioni e degli altri elementi acquisiti, sussisteva gravemente il dubbio dell'esistenza di un'associazione dedita allo spaccio con struttura organizzata (approvvigionamenti, basi logistiche, cassa comune, interscambiabilità dei ruoli, piazza di spaccio). Il Tribunale aveva inoltre adeguatamente motivato il ruolo qualificato del ricorrente come organizzatore (approvvigionamenti, direzione dei sodali, tenuta contabilità, custodia e confezionamento della droga, riparto degli utili). Quanto alle esigenze cautelari, è stato ritenuto concreto e attuale il pericolo di reiterazione, nonostante la datazione dei fatti e il precedente periodo di detenzione; il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare recesso o scioglimento del gruppo. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma che disciplina l'aggravamento quando reati in materia di stupefacenti sono commessi da soggetti organizzati; la sentenza interpreta la norma richiedendo, a livello indiziario, la prova di una struttura organizzata, anche rudimentale, stabile nel tempo con ruoli e compiti separati.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Riferimento alle fattispecie di reato 'fine' connesse al traffico di stupefacenti; utilizzata per inquadrare i vari episodi di spaccio come parte dell'attività del gruppo.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle misure cautelari personali: consente l'applicazione della custodia quando sussistono esigenze cautelari, tra cui il pericolo di reiterazione. La corte ha valutato il rischio concreto e attuale di recidiva in base a ruolo preminente e continuità dell'attività del ricorrente.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai vizi dedotti sul riesame; normativa sulle garanzie procedurali e motivazione delle misure cautelari. La corte ha ritenuto che l'ordinanza del riesame abbia adeguatamente motivato le esigenze cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le spese del procedimento per i ricorsi dichiarati inammissibili o improcedibili; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma equitativa alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per configurare il reato associativo in materia di stupefacenti non è necessario un'organizzazione sofisticata: è sufficiente dimostrare, anche a livello indiziario, una struttura stabile con divisione dei compiti, basi logistiche, rifornimenti organizzati e una certa coesione del gruppo.
  • La mera reiterazione di cessioni non equivale automaticamente a reato associativo; il giudice cerca elementi che evidenzino organizzazione, ruoli riconosciuti e un progetto comune finalizzato allo spaccio.
  • Il ruolo di 'organizzatore' si prova con condotte quali: procurare e concordare gli approvvigionamenti, assegnare compiti, tenere la contabilità, gestire i proventi, mettere a disposizione locali per custodia/confezionamento e impartire direttive ai sodali; non è necessario che tali attività siano esercitate in via esclusiva o per tutta la vita del gruppo, basta l'effettività dei poteri di coordinamento.
  • Sulle esigenze cautelari pesa la valutazione prognostica del rischio di reiterazione: fatti datati o la detenzione pregressa non escludono il pericolo se non vengono prodotti elementi concreti di recesso o cambiamento del comportamento.
  • In caso di impugnazione del provvedimento cautelare è utile allegare prove o circostanze che attestino il venir meno dell'organizzazione (es. prova di scioglimento del gruppo, dichiarazioni di recesso, elementi di riabilitazione), perché la sola lontananza temporale dei fatti può non essere sufficiente a escludere il pericolo di recidiva.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese processuali e, anche se non presentati in colpa grave, a sanzioni equitative (somma alla Cassa delle ammende).

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