Cassazione Penale, Sentenza n. 21968/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.4 c.p.) deducendo: 1) vizi procedurali per aver celebrato l'appello con l'imputato considerato "assente" nonostante, a dire della difesa, fosse ristretto per altra causa (impedimento legittimo) e ciò fosse stato comunicato con memoria inviata via PEC; 2) violazione di norme e carenza di motivazione circa il diniego alla sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva (lavoro di pubblica utilità), anche alla luce della riforma (D.Lg.vo 150/2022) e del regime applicabile al reato commesso anteriormente alla riforma; 3) omissione di avviso ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. e mancata considerazione di altre misure sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare) ritenute applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che, benché lo stato detentivo integri un impedimento legittimo a comparire, la difesa non ha allegato la memoria richiamata né la prova della sua trasmissione al giudice d'appello, violando il principio di autosufficienza del ricorso; perciò non è possibile accertare l'effettiva comunicazione dell'impedimento. Sul secondo e terzo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice d'appello nella negazione della sostituzione della pena, fondata sulla personalità del condannato, i numerosi precedenti e i criteri di cui all'art. 133 c.p.; inoltre l'istituto dell'art. 545-bis c.p.p. (sospensione per acquisire informazioni) è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice e il mancato esercizio di tale potere, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Esito: rigetto del ricorso, conferma della condanna (1 mese reclusione e 100 euro di multa) e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Il fatto è stato qualificato come ricettazione nella forma prevista dal quarto comma; la colpevolezza è stata ritenuta sussistente in base alla ricostruzione di merito.
È stata riconosciuta l'attenuante di cui alla norma e tenuta conto nella determinazione della pena.
artt. 178, 179, 185, 420-bis, 420-ter cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa per eccepire vizi procedurali; la Corte ha ritenuto che la contestazione sulla celebrazione in assenza non fosse dimostrata per mancanza di documentazione allegata al ricorso.
La sospensione del processo per acquisire informazioni in vista di una eventuale sostituzione della pena è devoluta alla discrezionalità del giudice; il mancato ricorso a tale strumento, se motivato, non è sindacabile in cassazione.
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Applicato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il difensore ha l'onere di indicare e allegare gli atti rilevanti (qui la memoria attestante lo stato detentivo), pena l'impossibilità per la Corte di valutare la doglianza.
Criteri utilizzati dal giudice per valutare la prognosi sul comportamento futuro del condannato e decidere sulla idoneità della pena sostitutiva; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello basata su tali criteri (personalità, precedenti, modalità del fatto).
Norme richiamate in relazione alle misure sostitutive; la Corte ha osservato che, comunque, la valutazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nelle concrete condizioni del caso.
D.Lg.vo 150/2022
art. 95 e disposizioni connesse
La difesa richiamava l'abrogazione della 'libertà controllata'; la Corte ha ritenuto che, anche tenendo conto della riforma, la richiesta di sostituzione presentata rimaneva soggetta alla valutazione discrezionale del giudice e che la riforma non imponeva l'accoglimento automatico.
La regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio non è stata contestata dalla difesa; la Corte d'appello ha potuto assumere la correttezza formale degli atti di citazione.
Richiamati in relazione alla natura delle pene e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; la Corte ha considerato che altre misure (semilibertà, domiciliare) hanno presupposti distinti che il giudice di merito ha ritenuto non ricorrenti nel caso.
Massime di principio
- La detenzione dell'imputato per altra causa costituisce in linea di principio un impedimento legittimo a comparire; tuttavia, in sede di legittimità è necessario che la prova della comunicazione di tale stato sia presente negli atti o allegata da chi ricorre.
- In cassazione vale il principio di autosufficienza del ricorso: il difensore deve indicare e allegare gli atti essenziali a fondamento della doglianza; l'assenza di tali allegazioni può determinare l'inammissibilità o il rigetto delle doglianze processuali.
- La sostituzione della pena detentiva breve con misure alternative (lavoro di pubblica utilità, semilibertà, domiciliari) è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito che deve applicare i criteri di cui all'art. 133 c.p.; il rifiuto, se motivato considerando la personalità del condannato e i precedenti, difficilmente è censurabile in cassazione.
- L'art. 545-bis c.p.p. (sospensione per acquisire elementi utili alla scelta della pena sostitutiva) comporta un potere discrezionale del giudice: la mancata sospensione non costituisce, di per sé, vizio di diritto se il giudice ha adeguatamente motivato la decisione.
- Le modifiche legislative intervenute successivamente al fatto (es. D.Lg.vo 150/2022) possono incidere sulla disponibilità delle misure sostitutive, ma non eliminano la necessità di una valutazione prognostica e motivata da parte del giudice per l'applicazione delle misure alternative.
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