Cassazione Civile, Ordinanza n. 16056/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
Un automobilista convenne in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura a seguito dell'impatto con un cinghiale avvenuto su strada nel territorio di un Comune abruzzese. In primo grado il giudice di pace accolse la domanda e condannò l'ente al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. In appello, proposto dalla Regione, il Tribunale ritenne tempestivo il gravame, ma accolse nel merito l'impugnazione: da un lato affermò che, pur sussistendo la legittimazione passiva della Regione, il danneggiato non aveva provato una specifica condotta colposa dell'ente ex art. 2043 c.c.; dall'altro escluse l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica, discostandosi dalla più recente giurisprudenza di legittimità. Con il ricorso per cassazione il danneggiato dedusse tre motivi: 1) violazione delle norme sulle notificazioni della sentenza e dell'appello, sostenendo la tardività dell'appello regionale; 2) violazione dell'art. 2052 c.c., per avere il Tribunale negato l'applicabilità di tale disciplina ai danni cagionati da animali selvatici; 3) violazione dell'art. 2043 c.c., per avere il Tribunale negato la prova della condotta omissiva o negligente della Regione, nonostante fossero stati allegati l'omessa installazione di recinzioni e di adeguata segnaletica. La Corte ha deciso la questione sulla base del secondo motivo, ritenendolo assorbente.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza impugnata in parte qua. Ha ritenuto che, poiché la domanda originaria era stata proposta anche ai sensi dell'art. 2051 c.c., non si fosse formato giudicato interno sulla sola riconduzione della fattispecie all'art. 2043 c.c.; pertanto la qualificazione giuridica della domanda doveva essere ricondotta all'art. 2052 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata. La causa è stata rinviata al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione, affinché riesamini l'appello applicando la giurisprudenza della Corte sull'art. 2052 c.c. e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo in relazione al regime di notificazione della sentenza e alla decorrenza del termine per impugnare
richiamato nel primo motivo in relazione alle modalità di notificazione presso il difensore costituito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del vizio di violazione di legge per i tre motivi di ricorso
il Tribunale aveva ritenuto necessaria la prova di una specifica condotta colposa della Regione; la Cassazione non affronta nel merito tale impostazione perché ritiene corretta, nel caso concreto, la riconduzione della fattispecie all'art. 2052 c.c.
la Corte valorizza la circostanza che la domanda fosse stata proposta anche sotto questo profilo per escludere un giudicato interno e per affermare che la qualificazione giuridica doveva essere svolta in termini di responsabilità oggettiva
la Corte afferma che, in assenza di giudicato interno sulla sola ricostruzione ex art. 2043 c.c., la fattispecie va ricondotta a questa norma, in conformità alla giurisprudenza richiamata, con conseguente cassazione della sentenza che aveva escluso tale applicazione
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
richiamato anche nel terzo motivo come norma erroneamente applicata dal Tribunale per escludere la responsabilità dell'ente
Massime di principio
- Quando la domanda risarcitoria è proposta in via alternativa o concorrente sotto diversi titoli di responsabilità, non si forma giudicato interno sulla sola qualificazione giuridica richiamata dal giudice di merito se la parte ha anche invocato un diverso fondamento normativo compatibile con la domanda.
- In presenza di allegazioni che riconducono il fatto a un regime speciale di responsabilità oggettiva, il giudice deve qualificare la fattispecie secondo tale regime e non può arrestarsi alla sola responsabilità aquiliana per difetto di prova della colpa, se il diverso titolo è stato devoluto dalla parte e non coperto da giudicato interno.
- Nel giudizio di cassazione, la Corte può decidere la causa sulla ragione più liquida, accogliendo il motivo che assorbe gli altri quando esso rende superflua la trattazione delle ulteriori censure.
- La qualificazione giuridica del fatto dannoso non dipende soltanto dalla ricostruzione operata dal giudice di merito, ma dalla domanda effettivamente proposta e dai titoli di responsabilità prospettati dall'attore; se questi ha evocato una responsabilità oggettiva, il giudice deve misurarsi con tale prospettazione.
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