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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15750/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008 nei confronti di un contribuente poi deceduto, e lo aveva successivamente notificato agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del defunto, richiedendo il pagamento delle maggiori imposte accertate. Gli eredi avevano proposto ricorso sostenendo di avere accettato l’eredità con beneficio d’inventario e chiedendo che fosse accertato che l’eventuale debito tributario del de cuius fosse addebitabile nei loro confronti solo nei limiti dell’attivo ereditario. In appello lamentavano, in sintesi, omessa pronuncia su tale domanda e motivazione apparente o contraddittoria della sentenza, poiché la CTR aveva rigettato l’appello ritenendo che i limiti di responsabilità dell’erede beneficiato operassero già nella fase della riscossione e non in quella dell’accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente o da irriducibile contrasto logico, perché il rigetto dell’appello era coerente con l’idea che i limiti di responsabilità dell’erede beneficiato siano disciplinati dalla legge e rilevino nella fase della riscossione. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che l’erede beneficiato ha interesse a impugnare l’avviso di accertamento notificato quale successore del de cuius per far accertare la propria qualità e ottenere una limitazione giudiziale della pretesa entro il limite dell’attivo ereditario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia per nuovo esame e regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia: il giudice di merito deve rispondere alla domanda di accertamento proposta dagli eredi beneficiati.

  • art. 111 Cost.

    è evocato dai ricorrenti in tema di motivazione, ma la Corte esclude il vizio di motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    è richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte lo ritiene rispettato dalla CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il vizio processuale dedotto con i motivi di ricorso, riferito sia all’omessa pronuncia sia alla motivazione apparente.

  • art. 490 c.c.

    l’accettazione con beneficio d’inventario comporta la separazione tra patrimonio ereditario e patrimonio dell’erede e la limitazione della responsabilità entro il valore dell’attivo ereditario.

  • art. 508, ultimo comma, c.c.

    è richiamato per evidenziare che, dopo la liquidazione del patrimonio ereditario, le eventuali attività residue rientrano nella disponibilità dell’erede.

Massime di principio

  • L’erede che abbia accettato con beneficio d’inventario ha interesse ad agire contro l’avviso di accertamento intestato al de cuius e notificato quale successore, al fine di ottenere un accertamento giudiziale della propria posizione soggettiva e della limitazione della responsabilità nei limiti dell’attivo ereditario.
  • Nel processo tributario il giudizio ha ad oggetto il rapporto d’imposta e non la sola legittimità formale dell’atto; il giudice può e deve conoscere dell’an e del quantum della pretesa nei confronti del soggetto inciso.
  • La limitazione di responsabilità dell’erede beneficiato non elimina la pretesa tributaria in sé, ma opera come limite alla sua esigibilità personale ultra vires hereditatis; tale profilo può essere fatto valere anche in sede di impugnazione dell’atto impositivo, non soltanto nella fase della riscossione.
  • Non ricorre motivazione apparente quando la sentenza di merito, letta nel suo complesso, esprima una ratio decidendi comprensibile e coerente con il dispositivo, anche se utilizza formule non tecniche o una diversa qualificazione descrittiva del rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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