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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19201/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni lavoratori, già operai stagionali agricoli e forestali assunti a tempo determinato dalla Regione Puglia e poi transitati nei ruoli dell'agenzia regionale, di ottenere l'applicazione del CCNL Regioni ed Autonomie Locali in luogo del CCNL per gli irrigui e forestali, con conseguente ordine all'ente di porre in essere gli atti necessari alla stipula dei contratti individuali conformi a quel diverso contratto collettivo. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo applicabile il CCNL privatistico al personale dell'agenzia, escludendo che l'abrogazione di una norma regionale del 2010 avesse efficacia sulla posizione già consolidata dei ricorrenti e negando rilievo ad atti politici o ad asserite disparità di trattamento. In cassazione i lavoratori deducevano, con due motivi, da un lato violazione di legge e motivazione insufficiente/contraddittoria per non avere considerato la natura pubblica dell'agenzia e la possibilità di applicare il CCNL Regioni ed Enti Locali, richiamando anche un precedente relativo ad altro ente, dall'altro l'erroneità della motivazione sulla irrilevanza dell'abrogazione dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2010, sostenendo che l'eliminazione della norma fosse anteriore alla domanda e quindi rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico ex art. 366 n. 4 c.p.c., non indicando specificamente quali norme di diritto sarebbero state violate e limitandosi a una critica sulla motivazione non più consentita nei termini di insufficienza e contraddittorietà dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, nella parte in cui denunciava l'insufficienza motivazionale, e per il resto infondato: la Corte ha richiamato la giurisprudenza più recente e ha osservato che la normativa regionale successiva ha espresso in modo coerente la perdurante applicazione di un contratto collettivo di diritto privato al personale forestale/agricolo dell'agenzia, sicché anche il periodo intermedio tra l'abrogazione del 2012 e la nuova previsione del 2017 non deponeva per l'applicazione del CCNL Regioni ed Autonomie Locali. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge deve indicare specificamente le norme asseritamente violate; non è sufficiente una deduzione generica.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più proponibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il motivo di ricorso è inammissibile se non individua in modo preciso le norme di diritto asseritamente violate e non si confronta con la decisione impugnata.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione solo nei casi di mancanza assoluta, apparenza, contraddittorietà irriducibile o perplessità/incomprensibilità integra vizio rilevante come nullità della sentenza.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale; al di fuori di tale soglia il controllo di legittimità non consente censure sulla sufficienza o coerenza argomentativa.

  • art. 12, comma 2, lett. b), legge regionale Puglia n. 3/2010

    Costituisce il fondamento del transito dei lavoratori nei ruoli dell'agenzia regionale.

  • art. 12, comma 2-quinquies, legge regionale Puglia n. 3/2010

    Prevede l'applicazione al personale forestale/agricolo dell'agenzia del contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con il relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale.

  • art. 32, legge regionale Puglia n. 45/2012

    Pur abrogando l'espresso riferimento alla contrattazione collettiva di diritto privato, conserva la logica della parità di trattamento contrattuale e della consultazione delle organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti già applicati, da cui la Corte desume la perdurante applicazione dei contratti di diritto privato.

  • art. 23, legge regionale n. 36/2017

    Ha inserito nell'art. 12 della legge regionale n. 3/2010 il comma 2-quinquies, confermando la disciplina contrattuale privatistica per il personale forestale/agricolo dell'agenzia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di ricorso integralmente rigettato o dichiarato inammissibile, comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge deve essere specifica: occorre indicare le norme asseritamente violate e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il controllo di legittimità è limitato ai casi di omesso esame di un fatto storico decisivo o di motivazione al di sotto del minimo costituzionale.
  • Quando la disciplina regionale successiva conferma, anche indirettamente, la continuità dell'applicazione di un determinato contratto collettivo al personale di un ente pubblico strumentale, non è sufficiente invocare l'abrogazione di una precedente norma per sostenere l'applicazione di un diverso CCNL.
  • Le deduzioni fondate su atti politici o su prassi interne dell'ente non sono decisive se il giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'esistenza, in capo ai lavoratori, di un diritto soggettivo sussumibile in una disposizione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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